Indennità sostitutiva di mancato preavviso.

di Stefano MANINA

In data 2 settembre 2025 l’ Aran ha emesso un importante orientamento applicativo relativo alla possibilità per l’Ente datore di lavoro di rinunciare alla pretesa del versamento della prevista indennità di mancato preavviso a seguito delle dimissioni presentate da un lavoratore al fine di essere assunto a seguito di concorso presso un ‘altra amministrazione.

In particolare la questione posta riguardava se tale facoltà prevista dalla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 5.10.2001, sia ancora valida ed applicabile anche a fattispecie intervenute dopo la stipulazione del CCNL del 9.5.2006, che ha definito una nuova disciplina dell’istituto del preavviso (art.12).

Al riguardo l’ARAN ha precisato che la dichiarazione congiunta n. 2, allegata al CCNL del 5.10.2001, non incide in alcun modo direttamente sulla disciplina del preavviso ma si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non il solo) in cui è possibile valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso.

Proprio in considerazione della natura della clausola in esame che rappresenta solo un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività l’Aran ritiene che la stessa possa ritenersi ancora attuale, pure in presenza della nuova regolamentazione dell’istituto del preavviso, contenuta nell’art.12 del CCNL del 9-5-2006.

Infatti, il nuovo regime contrattuale a oggi valido per quanto concerne l’istituto in esame nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega-

L’ orientamento espresso quindi, riconfermando la possibilità della rinuncia alla pretesa del versamento dell’indennità per mancato preavviso, in caso di trasferimento ad altra pubblica amministrazione continua a ritenere valida la raccomandazione espressa dalla dichiarazione congiunta confermando implicitamente una visione favorevole al ricorso a tale istituto alla luce della considerazione globale del pubblico impiego che non deve essere meramente ricondotta allo specifico interesse della singola amministrazione ma dell’interesse generale della macchina amministrativa nazionale intesa in senso lato.

DI L’ORIENTAMENTO APPLICATIVO NR. ID 35272.

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