di Stefano MANINA
Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2025 è stata pubblicata la Legge 31 marzo 2025, n. 47 recante Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.
La norma composta da un unico articolo interviene modificando l’articolo 267 del codice di procedura penale aggiungendo un nuovo periodo al comma 3 e disponendo così che le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giusticata dall’emergere di elementi specifici e concreti . che devono essere oggetto di espressa motivazione.
La norma enterà in vigore dal 24 aprile 2025, ovvero 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il legislatore ha così voluto mettere un limite a questo fondamentale strumento di indagine e ricerca della prova cercando nelle intenzioni di bilanciare le esigenze investigatibve con quelle della tutela della liberta e della riservatezza dei consociati.
Il limite generale di 45 giorni non ha tuttavia carattere assoluto e perentoria ma per essere superato dovrà necessitare di atto motivato fondato da esigenze specifiche e concrete.
Il testo completo della Legge 31 marzo 2025 nr. 47 è consultabile al link: