di Stefano MANINA
Con la Circolare del 10 settembre 2025 il Ministero degli Interni ha diramato importanti chiarimenti e direttive operative in materia delle modifiche apportate al Codice della Strada dal recente decreto legge 8 agosto 2025 n. 116 recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti.
La circolare nel dettaglio si concentra sulle modificazioni apportate all’articolo 15 CdS ed in particolare le lettere f) ed f-bis) del comma 1 chiarendo che la nuova lettera f) punisce la condotta di chi sporca la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali diversi dai rifiuti, al di fuori dai casi di occupazione stradale disciplinata dall’art. 20 C.D.S..
Conseguentemente come specificato dalla circolare, la nuova norma incriminatrice non disciplina più il deposito di rifiuti o di materiali di qualsiasi specie sulla strada o sue pertinenze , ma sanziona invece la condotta riguardante l’imbrattamento o l’insudiciamento della strada o sue pertinenze con oggetti o materiali diversi e non classificabili come rifiuti quali, ad esempio vernici, liquidi, anche dispersi dai veicoli a causa di guasto o rottura ecc…
Invece la nuova lettera f-bis), punisce le ipotesi di getto o deposito sulle strade
o loro pertinenze di rifiuti di cui agli artt. 232-bis e 232-ter del C.A., dai veicoli in sosta
o in movimento.
Si tratta dei cosiddetti piccoli rifiuti ovvero di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime
dimensioni quali, ad esempio, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta e
gomme da masticare.
La circolare precisa che in ottemperanza al principio di specialità tale norma trova
applicazione solo al di fuori dei casi di cui agli artt. 255, 255-bis e 256 del Testo Unico Ambiente.
Pertanto ne consegue che dal combinato disposto delle norme del C.D.S. e del T.U.A, la condotta riguardante l’abbandono, il getto o il deposito di piccoli rifiuti sarà sanzionabile da:
art. 15, comma 1, lettera f-bis), C.D.S., quando il deposito o il getto avviene
dai veicoli in sosta o in movimento sulle strade o loro pertinenze
art. 255, comma 1-bis, C.A., quando l’abbandono o il deposito avviene:
1. sulla strada o sue pertinenze in ogni circostanza, tranne che dai veicoli in sosta o in movimento;
2. fuori dalla strada o sue pertinenze, in ogni circostanza, anche dai veicoli in
sosta o in movimento.
La circolare evidenzia poi che gli artt. 255, comma 1, e 255-bis C.A. prevedono che quando
l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi viene effettuato utilizzando un veicolo
a motore si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
Relativamente alle modifiche apportate all’ art. 201 C.D.S. la circolare osserva come sia stato
introdotto il comma 5-quater che per l’accertamento della violazione di cui all’art. 15, comma 1,
lettera f-bis) rimanda all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5- ter dello stesso art. 201 consentendo la possibilità di utilizzare le immagini dei sistemidi videosorveglianza installati su tutte le strade sia fuori sia nel centro abitato.
Al riguardo la circolare specifica che:
Tale attività di accertamento è demandata agli organi di polizia stradale .
Le violazioni possono essere accertate attraverso la visione delle immagini degli
impianti di videosorveglianza presenti su tutte le strade installati sulle però nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
Per espressa indicazione del comma 5-ter, nel quale è previsto che agli impianti
di videosorveglianza non si applicano le disposizioni dell’art. 45 C.D.S., gli stessi non
sono soggetti ad approvazione o omologazione.
Al fine di garantire la massima trasparenza e di tutelare i diritti degli utenti stradali, la norma impone di adottare adeguati metodi di verifica e certificazione, con particolare riferimento all’orario dell’accertamento.
In particolare l’accertamento potrò avvenire nei seguenti due modi
l’agente accertatore, durante la visione delle immagini in diretta, rileva una violazione e provvede all’acquisizione e conservazione del filmato avente data e ora certificata dallo stesso operatore;
l’agente accertatore rileva la violazione entro le 24 ore successive alla registrazione attraverso la visione delle immagini registrate, il cui l’orario è certificato conforme al tempo coordinato universale UTC.
La circolare chiarisce però che anche l’utilizzo delle immagini degli impianti di videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni dell’art. 15 comma 1, lettera f-bis) C.D.S. è subordinato all’adozione del decreto previsto dal medesimo comma 5-ter, con il quale devono essere stabilite le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni relative alle violazioni accertate.
Pertanto in attesa di tale decreto attuativo l’ utilizzo della videosorveglianza per l’accertamento senza contestazione immediata del getto dai veicoli di piccolissimi rifiuti deve ancora attendere !
Ma forse non sarebbe stato più semplice e sbrigativo per il legislatore intervenire modificando l’art. 13 della Legge 689/81 ?
IN ALLEGATO LA CIRCOLARE IN ESAME.