Garanzie partecipative e vincoli procedurali alla luce della giurisprudenza più recente.
Di Luca Leccisotti
Il presente contributo analizza il principio di pubblicità delle prove orali nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche, con specifico riferimento alla sentenza del TAR Campania – Napoli n. 2523/2025, che ha dichiarato illegittima la clausola con cui una commissione ha escluso i candidati non ancora esaminati dall’assistenza ai colloqui. La riflessione è estesa al quadro normativo delineato dal DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, e alle implicazioni sistemiche del principio di trasparenza nella dimensione procedimentale comparativa.
1. La pubblicità delle prove concorsuali: inquadramento normativo e ratio garantista
L’art. 7, comma 4, del DPR 487/1994 stabilisce che le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza adeguata a garantire la massima partecipazione. Tale previsione è funzionale a tutelare la trasparenza e la parità di trattamento dei candidati, nonché a consentire la verifica diretta delle modalità di conduzione della prova.
2. L’atto lesivo: il verbale di esclusione dalla prova orale
Il TAR Campania (sent. n. 2523/2025) ha qualificato come atto lesivo il verbale della commissione esaminatrice che, pur consentendo l’accesso al pubblico terzo, ha escluso i candidati non ancora esaminati dalla possibilità di assistere alla prova. Tale determinazione è stata ritenuta in contrasto con il dettato normativo e con i principi di imparzialità e trasparenza.
3. La giurisprudenza costante: una pluralità di conferme
Giurisprudenza consolidata (TAR Sardegna n. 227/2019, TAR Lombardia n. 759/2019, Cons. Stato n. 1622/2014, TAR Lombardia n. 308/2024, TAR Campania n. 616/2021) ribadisce che:
- la pubblicità è garanzia sostanziale per i candidati;
- l’accesso è garantito anche a coloro che devono ancora sostenere la prova;
- la clausola restrittiva è illegittima se non fondata su comprovate esigenze di ordine o sicurezza.
4. La distinzione tra pubblico terzo e candidati: un errore concettuale
Precludere ai concorrenti la possibilità di assistere al colloquio viola la ratio della norma, che è principalmente rivolta alla tutela dei partecipanti. L’accesso è funzionale alla facoltà di contestare in tempo reale l’eventuale disparità di trattamento.
5. La prova orale in videoconferenza: le novità del DPR 82/2023
Il nuovo art. 7, comma 4, prevede che la prova possa svolgersi da remoto, a condizione che siano adottate misure tecniche idonee a garantire:
- identificazione dei partecipanti;
- integrità della prova;
- tracciabilità delle comunicazioni;
- pubblicità digitale.
Tali requisiti sono imprescindibili, e la loro assenza comporta la nullità della sessione concorsuale.
6. Conseguenze della violazione del principio di pubblicità
La mancata osservanza del principio può generare:
- annullabilità della prova orale;
- violazione dei diritti partecipativi;
- contenziosi amministrativi fondati sulla lesione del principio di trasparenza.
7. Conclusioni: necessità di garantire la massima apertura procedurale
Il principio di pubblicità delle prove orali è presidio imprescindibile della legalità e della legittimità del concorso pubblico. Ogni restrizione deve essere motivata, proporzionata e rispettosa del diritto di ogni concorrente di verificare la regolarità del procedimento selettivo, nel solco dell’art. 97 Cost. e dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001.