Approvato un emendamento alla legge di conversione del Decreto Infrastrutture per risolvere la situazione.
Di Giacomo Pellegrini
Forse siamo ad una svolta per l’annosa questione omologazione/approvazione degli strumenti di controllo elettronico della velocità. In sede di conversione del DL Infrastrutture (Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73) sono state infatti apportate due significative novità, strettamente legate tra di loro, all’impianto normativo legato ai controlli in merito al superamento dei limiti di velocità.
La prima riguarda una importantissima modifica apportata all’art.142 c.6 del Codice della Strada, ove dopo le parole “apparecchiature debitamente” sono state aggiunte quelle di “approvate o”, ampliando pertanto sensibilmente la platea degli strumenti legittimamente impiegabili per i controlli elettronici di velocità, dal momento che la nuova formulazione, una volta entrata in vigore, reciterà: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente approvate o omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati…”, facendo pertanto scendere in tal modo, a modesto parere di chi scrive, una spada di Damocle sulla diatriba che ormai da anni interessa la questione. Il cerchio viene chiuso anche con una disposizione ulteriore che rende obbligatorio censire i singoli strumenti di controllo della velocità utilizzati dagli organi di polizia stradale su un apposito portale ministeriale, pena l’inutilizzabilità dei dispositivi posseduti. Tale norma prevede infatti che “Le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell’apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate ai fini di cui all’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al primo periodo e sono indicate le relative modalità di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando i requisiti di collocazione e uso nonché di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente, la comunicazione di cui al primo periodo è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima. La disposizione del terzo periodo acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo”.
A questo punto non resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista entro il 20 luglio.