Quando questo comportamento è penalmente rilevante
Di Michele Mavino
La circolare diramata dalla Questura di Torino, corredata da nota della Procura e da un’importante sentenza della Corte di Cassazione (Sez. I, n. 5397/2021), rappresenta un utile richiamo normativo e operativo su una questione che, pur ricorrente nella prassi quotidiana, non sempre è trattata con la necessaria chiarezza: l’obbligo per il cittadino di esibire un documento di identità quando richiesto dagli operatori di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
1. Il quadro normativo richiamato
La base giuridica dell’obbligo è rappresentata dall’art. 294 del regolamento del TULPS (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), secondo cui «la carta di identità o i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza». Tale norma non è meramente precettiva, ma accompagnata da una sanzione penale prevista dall’art. 221, comma 2, TULPS: arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 103 euro.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. I, n. 5397/2021) ha confermato che il rifiuto di esibire (e non solo di consegnare) il documento configura una contravvenzione autonoma, distinta da quella prevista dall’art. 651 c.p. (rifiuto di fornire le generalità), riservata ai casi in cui il soggetto non declini verbalmente la propria identità.
Il documento chiarisce in modo utile tre ipotesi giuridicamente distinte, ma spesso confuse nella prassi:
- Art. 294 Reg. TULPS + art. 221 TULPS: rifiuto di esibire un documento valido di identità a semplice richiesta degli agenti. È una contravvenzione perseguibile penalmente, senza necessità che il soggetto sia “pericoloso o sospetto”.
- Art. 651 c.p.: rifiuto di fornire verbalmente le generalità. Anche questo è reato, ma distinto e autonomo. È sufficiente che il soggetto non fornisca le proprie informazioni anagrafiche.
- Art. 4, comma 2 TULPS + art. 17 TULPS: riguarda i casi in cui una persona sospetta o pericolosa, già invitata a munirsi di un documento d’identità, non ottempera all’ordine e non lo esibisce. È sanzionato più severamente, con arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro.
È fondamentale che l’agente formuli esplicitamente la richiesta del documento, poiché la giurisprudenza sottolinea la necessità dell’elemento oggettivo per la configurazione del reato. Inoltre, in caso di rifiuto, è possibile sottoporre il soggetto ai rilievi segnaletici (art. 4, comma 1, TULPS), anche in assenza di documenti.
Di seguito la circolare