Di Giacomo Pellegrini
Durante la pratica operativa capita sovente di dover applicare ai veicoli in circolazione, al compiersi di talune violazioni, la sanzione accessoria del fermo amministrativo, della confisca amministrativa, o della misura cautelare del sequestro amministrativa, prodromica all’applicazione della già citata confisca. Lo caratteristica comune di tali istituti è quella di impedire ulteriormente la circolazione dei veicoli colpiti da tali provvedimenti, fino al futuro verificarsi di alcune condizioni previste dal legislatore. Per far sì che il veicolo colpito da uno di questi provvedimenti sia effettivamente tolto dalla circolazione, il Codice della Strada prevede che lo stesso sia depositato e custodito, a spese del proprietario, del conducente o di altro obbligato solidale, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. In tal senso infatti gli articoli 213 e 214 del C.d.S. prevedono, rispettivamente, l’art. 213, che “Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento”, e sulla stessa linea si esprime l’art.214, il quale sancisce che “Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio”.
Una volta stabilito questo principio di carattere generale, il legislatore ha comunque disciplinato anche le ipotesi in cui tale affidamento non sia, per svariati motivi, possibile, istituendo la figura del c.d. “custode – acquirente”, cioè di un soggetto che, precedentemente individuato al termine di una gara pubblica e dopo la stipula di una Convenzione con il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio, deve provvedere ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro, nonché ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento “d’ufficio” di proprietà previste tassativamente dalla legge. In tal senso l’art.214 – bis C.d.S. prevede infatti che “Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l’individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell’ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio all’esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l’obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell’aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l’erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all’ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l’individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d’intesa, dal Ministero dell’interno e dalla Agenzia del demanio”.
In un’ottica di semplificazione e digitalizzazione delle procedure connesse all’attività del “custode – acquirente”, con Decreto Dirigenziale del 28 giugno 2007 concertato tra il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio, vengono definite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei
dati necessari all’espletamento delle procedure previste dagli articoli 213, 214 e 214 bis del Codice della Strada, dando vita al S.I.Ve.S. (Sistema Informatico Veicoli Sequestrati), con il quale è possibile mettere in comunicazione, per via telematica, gli uffici interessati. Grazie a questo sistema, al quale hanno accesso solo gli organi di polizia stradale, le Prefetture, le Filiali dell’Agenzia del Demanio ed i custodi – acquirenti, previa registrazione e rilascio di specifiche credenziali dal sistema, è pertanto possibile trasmettere le varie comunicazioni tra tutti questi soggetti, alimentando una banca dati, consultabile dagli aventi diritto, dove vengono registrate tutte le operazioni relative ai veicoli sequestrati, fermati o confiscati, consentendo oltremodo di velocizzare le procedure e, di conseguenza, diminuire le spese di custodia da anticipare.
Ma come funziona, in pratica, questo sistema, dove le comunicazioni tra i soggetti coinvolti (organi di polizia stradale, Prefetture e filiali dell’Agenzia del Demanio), avvengono esclusivamente in via telematica, mediante il sistema S.I.Ve.S.?
Comunicazioni dalle Prefetture alle Filiali dell’Agenzia del Demanio
Tipo di comunicazione | Tempistica | Contenuto |
Verbale di sequestro dell’organo accertatore o provvedimento di confisca | Contemporaneamente alla notifica del provvedimento al proprietario-custode | La comunicazione deve contenere i dati del provvedimento di confisca e del verbale di sequestro richiesti dal sistema informativo. Nel caso in cui non siano presenti alcune informazioni significative a Prefettura fornirà alla Filiale il dato mancante se rilevabile dai documenti del veicolo |
Comunicazione della definitività della confisca oppure comunicazione del provvedimento contrario. | Entro 72 ore dall’accertata definitività della confisca o dall’emanazione del provvedimento contrario | La Prefettura comunica alla Filiale anche la data dell’avvenuta notifica al proprietario del provvedimento di confisca. La Prefettura comunica al custode – acquirente la data di confisca definitiva ed il termine per la consegna del veicolo da parte del proprietario – custode e gli trasmette copia del verbale di sequestro con tutte le informazioni sullo stato del veicolo richieste dal sistema informativo |
Comunicazioni dalle Filiali dell’Agenzia del Demanio alle Prefetture
Tipo di comunicazione | Tempistica | Contenuto |
Richiesta di supporto dell’organo accertatore per il trasferimento coattivo al custode-acquirente del veicolo confiscato | Entro 48 ore dalla comunicazione del custode-acquirente della mancata consegna del veicolo da parte del proprietario-custode entro il termine previsto | La richiesta viene trasmessa all’Organo accertatore tramite la Prefettura, che informa la filiale dell’avvenuta trasmissione. La Prefettura assicura, in ogni caso, il collegamento tra la Filiale e l’organo accertatore. L’organo accertatore curerà il trasferimento del veicolo anche nel caso in cui la richiesta della Filiale riguardi il recupero di un veicolo già alienato al custode – acquirente. |
Comunicazioni effettuate dagli Organi accertatori alle Filiali dell’Agenzia del Demanio
Tipo di comunicazione | Tempistica | Contenuto |
Verbale di trasferimento coattivo al custode – acquirente del veicolo confiscato, effettuato a cura dell’organo accertatore, oppure verbale di dichiarazione dell’organo accertatore di irreperibilità del proprietario-custode (ed eventualmente anche del veicolo), e successive informazioni | Entro 48 ore dalla redazione dei verbali | La comunicazione, da effettuarsi dopo la notifica al proprietario, deve contenere i dati del verbale di trasferimento coattivo richiesti dal sistema informativo |
Comunicazione dell’avvio del procedimento di accertamento di eventuali responsabilità penali (palese incongruenza tra lo stato del veicolo confiscato custodito dal proprietario ed i dati riportati nel verbale di sequestro) | Entro 48 ore dalla constatazione della palese incongruenza | |
Verbale di fermo amministrativo e comunicazione della notifica al proprietario dell’obbligo di ritiro del veicolo | Entro 72 ore dalla notifica al proprietario dell’obbligo di ritiro del veicolo | La comunicazione, da effettuarsi dopo la notifica al proprietario, deve contenere i dati del verbale di fermo amministrativo richiesti dal sistema informativo. Copia del verbale di fermi amministrativo, con la scheda compilata dall’organo accertatore, è rilasciata al custode-acquirente al momento della consegna del veicolo |
Comunicazione, in caso di fermo amministrativo, dell’autorizzazione al ritiro del veicolo da parte del proprietario | Entro 48 ore dall’autorizzazione al ritiro del veicolo | |
Comunicazione, in caso di fermo amministrativo, dell’alienabilità del veicolo, a seguito dell’avvenuto abbandono | Entro 48 bore dall’alienabilità del veicolo |
Comunicazioni effettuate dalle Filiali dell’Agenzia del Demanio agli Organi accertatori
Tipo di comunicazione | Tempistica | Contenuto |
Richiesta di trasmissione al custode–acquirente dei documenti del veicolo confiscato o, in caso di fermo amministrativo, del veicolo abbandonato | Entro 48 ore dalla comunicazione al custode acquirente del provvedimento di alienazione del veicolo | L’organo accertatore invia al custode-acquirente, entro 5 giorni dalla richiesta, i documenti di circolazione del veicolo confiscato o abbandonato o, in mancanza, l’apposita dichiarazione ricognitiva, e ne dà contemporanea comunicazione alla Filiale |