Di Michele Giuliano Perrone
Spesso ci domandiamo se il privato cittadino alla richiesta di fornire le proprie generalità alle forze di Polizia, ha l’obbligo di farlo. Le stesse forze di Polizia sono tenute a identificarsi a parti inverse?
Partiamo dal presupposto che al giorno d’oggi non esiste nessuna legge che “obbliga” i pubblici ufficiali o le forze di polizia a fornire le proprie generalità soprattutto se, queste ultime, si trovano in uniforme e a bordo di un veicolo allestito con le livree d’istituto.
L’obbligo normativo trova riscontro solo con l’esibizione di un tesserino di riconoscimento mentre si opera in abiti civili e si è in servizio.
Distinguo tra il pubblico ufficiale e le forze di polizia.
La differenza sostanziale è che la figura del pubblico ufficiale non sempre coincide con quella degli appartenenti alle forze di polizia difatti, tale figura, può essere riconosciuta anche come quella del pubblico dipendente (es. impiegato o funzionario degli enti locali o dei ministeri).
La figura del pubblico ufficiale è contemplata dal Codice penale: “sono pubblici ufficiali tutti coloro che esercitano una funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria”. Inoltre, per espressione manifesta della pubblica amministrazione ed in virtù di atti autoritativi e norme di diritto pubblico, sono investiti di “poteri certificativi e autoritativi”.
Secondo la giurisprudenza consolidata, lo “status di pubblico ufficiale” si fonda sul ruolo che riveste un soggetto all’interno della Pubblica Amministrazione.
Sono degli esempi di pubblici ufficiali:
- Il capo treno.
- Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali.
- Gli appartenenti alle forze di Polizia, i vigili del fuoco e la Polizia Locale.
- I Magistrati.
- Gli insegnati.
- I Militari.
LE NORMATIVE IN ESSERE
Gli appartenenti alle forze di Polizia, invece, sono riconosciuti altresì Pubblici Ufficiali nell’arco delle 24 ore giornaliere anche al di fuori del servizio d’istituto comandato.
Ai sensi degli artt. 20 e 48 del D.P.R. N. 782/85 ed ai sensi del Decreto Ministeriale 145 del 14 marzo 1987 (per la Polizia Locale) quindi, il personale appartenente alle forze di Polizia ed alle forze armate, autorizzato a svolgere il servizio d’istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità ovvero quando l’intervento assuma rilevanza esterna (ad es. chi si reca presso il Tribunale), ha l’obbligo di applicare “sugli abiti civili ed in modo visibile una placca di riconoscimento recante lo stemma della forza di appartenenza”.
È quantunque eloquente la ragione per cui, le forze di Polizia, nel momento in cui agiscono privi di uniforme, debbano identificarsi mediante l’uso della placca e del tesserino, soprattutto nei confronti dei cittadini che, non sapendo con chi hanno a che fare, potrebbero rifiutare di obbedire ad un ordine impartito per esigenze di servizio da parte delle Autorità.