Velox

Le istruzioni operative per il corretto utilizzo ed i verbali da redarre.

Di Michele Mavino

Con la circolare emanata dalla Direzione Centrale per la Polizia Stradale a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale 8 giugno 2026, n. 125, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza fornisce le prime indicazioni operative agli organi di polizia sull’applicazione della nuova disciplina relativa all’omologazione, alla taratura e alle verifiche di funzionalità dei dispositivi per il controllo della velocità, traducendo in istruzioni operative una riforma destinata ad incidere profondamente sull’attività di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

L’aspetto più significativo della circolare riguarda la definitiva presa d’atto dell’effetto prodotto dall’articolo 6 del nuovo decreto. Dal 12 luglio 2026 tutti i dispositivi conformi ai prototipi inseriti nell’Allegato B devono considerarsi omologati, indipendentemente dal fatto che fossero già in esercizio oppure no. Sotto il profilo del contenzioso, rappresenta il tentativo del legislatore di superare le incertezze interpretative sorte negli ultimi anni attorno al rapporto tra approvazione e omologazione, tema sul quale la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva alimentato un acceso dibattito. La circolare, naturalmente, non interviene sulle questioni interpretative affrontate dai giudici, ma prende atto della nuova disciplina regolamentare e ne detta le modalità applicative agli organi di polizia.

Ancor più rilevante è il nuovo sistema delle verifiche di funzionalità. La circolare evidenzia come il decreto distingua nettamente la taratura dalle verifiche funzionali, attribuendo a queste ultime una finalità diversa rispetto al controllo metrologico. La taratura continua infatti ad attestare la precisione della misurazione, mentre la verifica di funzionalità serve ad accertare il corretto funzionamento complessivo dell’apparecchiatura e l’assenza di anomalie operative. È una distinzione tutt’altro che formale, perché consente di chiarire il diverso valore probatorio delle due attività e impone agli organi accertatori una più rigorosa gestione documentale.

Vengono indicate procedure differenziate tra dispositivi che rilevano la velocità istantanea e sistemi tutor destinati al controllo della velocità media. Il decreto, come ricorda la circolare, impone controlli più strutturati, prevedendo campioni numerici minimi, percentuali di acquisizione dei transiti e verifiche documentate anche mediante sistemi video ausiliari.

Gli enti dovranno inoltre prestare particolare attenzione alla conservazione della documentazione tecnica. Il certificato di conformità rilasciato dal titolare dell’omologazione dovrà essere custodito dall’organo utilizzatore, così come il verbale delle verifiche di funzionalità, del quale la stessa circolare allega due modelli distinti per velocità istantanea e velocità media. Merita attenzione anche il richiamo al censimento delle apparecchiature sulla piattaforma telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La circolare ribadisce che la pubblicazione costituisce presupposto per il legittimo utilizzo dei dispositivi e richiama la successiva circolare ministeriale del 13 luglio 2026, precisando che, nei verbali, è sufficiente richiamare gli estremi del decreto di approvazione risultanti dalla piattaforma. Per tutte le violazioni accertate dal 12 luglio 2026 mediante dispositivi rientranti nell’Allegato B dovrà essere espressamente riportata la formula secondo cui l’apparecchiatura utilizzata è “omologata ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale n. 125/2026 del MIT”.

Condividi questo articolo!

Attiva il servizio per il tuo ente

L’accesso ai contenuti riservati è dedicato agli enti convenzionati. Per attivare un account o ricevere informazioni, contatta DEDA: ti seguiremo noi nella procedura di attivazione.

Scrivi a DEDA
oppure scrivi a: sales.incloud@civilianext.it