Punibilità dei vettori esteri che montano i vecchi modelli.
Di Giacomo Pellegrini
Con una nota sottoscritta il 14 aprile scorso, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, ha espresso il proprio parere in merito alle sanzioni previste dal Regolamento UE 1054/2020 in ordine alla sostituzione del tachigrafo di prima generazione con quello di seconda generazione. Come noto tale Regolamento ha sancito l’obbligo entro il 31 dicembre 2024 di installare la nuova versione (la seconda) del tachigrafo intelligente per i veicoli di massa a p.c. superiore a 3,5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale di merci o persone, che erano già dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente (mentre per i mezzi dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione la scadenza perentoria per la sostituzione del dispositivo è attualmente fissata al 19/08/2025). Orbene, il Ministero è intervenuto con questo parere, a seguito esplicita richiesta, in merito ad una ipotesi particolare, data dal trasporto, all’interno della tratta nazionale, di un carico con destinazione trasfrontaliera mediante veicolo trainante dotato di tachigrafo di vecchia generazione. Partendo dal presupposto di non poter escludere che il trasporto venga continuato oltre confine da parte di un altro trattore stradale munito di tachigrafo intelligente di seconda generazione, il Ministero ha pertanto chiarito che la tratta nazionale di un trasporto internazionale di merci, possa essere effettuata anche da un vettore munito di un tachigrafo di vecchia generazione.