Di Francesco De Santis
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni ed altri enti locali e regionali devono modificare le proprie procedure assunzionali per dare attuazione alle modifiche introdotte dal legislatore, da ultimo con il DL 25/2025; basta ricordare le disposizioni sui comandi e sulla mobilità volontaria.
Fermo restando che, prima di effettuare qualunque assunzione a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 1 anno (le uniche eccezioni sono quelle per l’attuazione delle politiche di coesione, per il PNR e quelle di cui all’articolo 110 del Tuel), si deve dare corso alla comunicazione di cui all’articolo 34-bis del Dlgs 165/2001, dalla fine dello scorso mese di febbraio, cioè dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 202/2024, Milleproroghe, l’attivazione delle procedure di mobilità volontaria non è più obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche. A partire dal prossimo anno, essa dovrà essere effettuata da parte delle Pa, a esclusione degli enti locali che hanno meno di 50 dipendenti e degli enti del servizio sanitario, nonché a condizione che nell’anno siano previste dall’ente almeno 10 assunzioni. Attraverso questa procedura dovranno essere utilizzate per le assunzioni somme pari ad almeno il 15% delle facoltà assunzionali impegnate nell’esercizio stesso, quindi non con riferimento a quelle teoriche. Le inadempienze saranno sanzionate con un taglio corrispondente delle capacità assunzionali.
Con il Dl 25/2025 è stato inoltre disposto che le Pa debbano dare corso già a partire dall’anno 2025, e senza deroghe per i piccoli enti locali, alla assunzione di coloro che sono in servizio nell’ente in posizione di comando da almeno 12 mesi e che hanno avuto una valutazione pienamente positiva. Tale disposizione si applica a tutte le Pa; la sua violazione è sanzionata sia con la fine del comando, sia con il divieto per l’ente a utilizzare questo istituto per i 18 mesi successivi, anche per profili diversi.
Le procedure di assunzione previste dal legislatore sono le seguenti: concorsi, anche in forma associata; scorrimento di graduatorie dello stesso o di altro ente; formazione di albi di idonei da cui attingere; stabilizzazioni; progressioni verticali; progressioni verticali «speciali» o «in deroga» (di cui all’articolo 13 del contratto 16 novembre 2022), che sono effettuabili fino al 31 dicembre 2025 (anche se con il nuovo contratto tale scadenza potrebbe essere prorogata); concorsi con riserva; avviamento per l’area degli operatori; assunzioni di giovani nell’area dei funzionari con contratti di apprendistato e di formazione e lavoro, possibilità estesa dal prima citato Dl 25/2025 anche ai diplomati degli Its. La sede in cui operare la scelta tra queste varie opzioni è il Piao, sottosezione programma del fabbisogno.
È opportuno infine ricordare che lo scorrimento di graduatorie dello stesso ente o di altra PA è stato interessato da numerose modifiche introdotte dal DL 25/2025. In primo luogo, la possibilità di utilizzazione anche per posti di nuova istituzione o trasformazione. E ancora, il superamento del vincolo sostanziale dettato da una parte della giurisprudenza amministrativa all’utilizzazione delle graduatorie dello stesso ente in presenza di identità di profilo e di area di inquadramento prima della indizione di un nuovo concorso. E infine, la precisazione che entro i termini di scadenza della graduatoria occorre dare corso all’avvio della procedura con la responsabilizzazione dell’ente che ha indetto il concorso a consentire l’utilizzazione da parte delle altre Pa nel rigoroso rispetto dell’ordine della graduatoria.