Come funziona lo scorrimento nel 2025.
A curda di Francesco De Santis
Lo scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici è un meccanismo cruciale che consente a una Pubblica Amministrazione di coprire posti di lavoro resisi vacanti attingendo da una graduatoria di un concorso già espletato, ancora in corso di validità. Questa procedura, che si pone come alternativa all’indizione di un nuovo concorso, tocca il delicato bilanciamento tra il principio di buon andamento della P.A. e quello dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso, come sancito dall’art. 97 della Costituzione.
Negli ultimi mesi, e in particolare tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, il Consiglio di Stato ha emesso diverse pronunce che hanno contribuito a delineare con maggiore precisione i limiti e le modalità dello scorrimento delle graduatorie, cercando un equilibrio tra la tutela delle legittime aspettative degli idonei e l’autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni.
Un punto fermo è stato sancito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3140 dell’11 aprile 2025, la quale ha stabilito che lo scorrimento non è dovuto se il posto da coprire è stato istituito o trasformato dopo l’indizione del concorso, anche se la graduatoria è ancora valida. L’amministrazione, in questi casi, può legittimamente optare per procedure alternative, a condizione di motivare adeguatamente la propria scelta.
La logica di questo orientamento è chiara: le graduatorie restano efficaci per coprire posti già previsti o resisi vacanti prima o durante la procedura concorsuale. L’utilizzo per posti istituiti o trasformati successivamente (ad esempio, per cambio di categoria o mansioni) è precluso per evitare abusi. L’obiettivo è garantire trasparenza e parità di opportunità, impedendo alle amministrazioni di modificare la pianta organica in modo strumentale per favorire candidati specifici i cui nomi sono già noti.
Esiste una normativa che, apparentemente, si pone in contrasto con questo principio. Si tratta dell’articolo 17, comma 1-bis, del Decreto-legge n. 162/2019 (noto come “Milleproroghe”), che consente agli enti di scorrere le graduatorie anche per posti trasformati.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito in modo inequivocabile la portata di questa norma: essa attribuisce una mera facoltà, non un obbligo. L’amministrazione può decidere di avvalersene, esercitando il proprio potere discrezionale, ma non è in alcun modo costretta a farlo. La scelta organizzativa, se ben motivata, prevale sulla mera esistenza della graduatoria.
Un presupposto fondamentale e inderogabile per poter ricorrere allo scorrimento delle graduatorie è l’identità o, quantomeno, la sostanziale equivalenza del profilo professionale tra il posto da coprire e quello per il quale la graduatoria è stata originariamente formata. La giurisprudenza consolidata è unanime su questo punto: non è possibile utilizzare una graduatoria per assumere personale con mansioni e competenze diverse da quelle per cui era stato bandito il concorso.
Una modalità particolare di reclutamento è lo scorrimento di graduatorie appartenenti ad altre amministrazioni. La sentenza n. 4835 del 4 giugno 2025 ha fornito chiarimenti importanti, aprendo a una maggiore flessibilità ed efficienza nel reclutamento, pur nel rispetto dei principi di trasparenza. Per poter utilizzare la graduatoria di un altro ente, è sufficiente un accordo formale tra le amministrazioni coinvolte, che può essere siglato anche dopo l’indizione del concorso, purché prima dell’effettiva assunzione.
L’analisi della normativa e della giurisprudenza più recente conferma che lo scorrimento delle graduatorie è uno strumento complesso, al centro di un delicato bilanciamento di interessi. La posizione del candidato idoneo non vincitore si qualifica come un interesse legittimo, il che significa che l’utilizzo della graduatoria rimane una facoltà discrezionale dell’amministrazione e non un obbligo esigibile.
La giurisprudenza amministrativa ha posto paletti chiari per garantire trasparenza e imparzialità, come il divieto di utilizzo per posti istituiti o trasformati post-concorso, derogabile solo con una scelta motivata. La discrezionalità della P.A., sebbene ampia, non è mai assoluta e deve essere sempre supportata da una motivazione congrua e logica, specialmente quando si decide di indire una nuova procedura concorsuale in presenza di graduatorie valide.