Video – Rideterminazione uffici con nuova P.O.

Di Francesco De Santis

Il CCNL 2019/2021 conferma che gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli Enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Devono essere attribuite dal Sindaco solo in quei Comuni in cui non vi sono dirigenti e secondo criteri oggettivi e trasparenti, oltre che opportunamente graduati. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli Enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all’art. 16 del presente CCNL. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale (art. 18, commi 1, 2 e 3).

L’art. 13, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 dispone che “gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza, con i valori di retribuzione di posizione in essere e senza alcuna riparametrazione degli stessi” (Orientamento ARAN CFL 178).

L’art. 13 del CCNL, al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme relative al nuovo ordinamento professionale, stabilisce che le disposizioni relative al Titolo III del CCNL entrino in vigore “il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”, concedendo agli enti un congruo termine per applicare le nuove regole relative all’ordinamento professionale, che entreranno in vigore dal 1° aprile 2023.

Perciò dal 1° aprile 2023, ai sensi dell’art. 13, c. 1, CCNL 16 novembre 2022, non è più consentito attribuire incarichi di posizione organizzativa.

Per effetto dell’art. 16, CCNL 16 novembre 2022, infatti, gli enti locali “istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art. 18 del presente CCNL”.

Un eventuale incremento dell’indennità di posizione, potrà essere corrisposto fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, norma che impone che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Si rammenta che con la deliberazione n. 119/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia è tornata a ribadire che dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 15 del CCNL Funzioni Locali per la revisione dell’assetto delle posizioni organizzative (21 maggio 2019), non è consentito l’adeguamento del trattamento accessorio dei titolari di tali incarichi in deroga del limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 2, del d.l. 135/2018.

L’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79” (art. 7, comma 2, lett. u).

Pertanto, nel caso specifico se l’ente nell’assetto attuale, ha già raggiunto il limite del fondo 2016 (eventualmente aggiornato per eventuali incrementi di personale dal 2018, ai sensi dell’art. 33, D.L. n. 34/2019), può percorrere solo una delle seguenti due strade:

– redistribuire il budget delle PO esistenti su tre posizioni anziché due;

– ridurre, a beneficio del budget delle PO e delle EQ, il fondo risorse decentrate destinato agli altri dipendenti, obbligatoriamente a seguito di contrattazione decentrata, ai sensi dell’art. 7, c. 4, lett. u), CCNL 16 novembre 2022.

Se, invece, l’ente non ha ancora raggiunto il limite del fondo 2016 e pertanto ha ancora risorse da assegnare al budget delle EQ (ed entro il limite di queste), può attribuire alla nuova EQ una retribuzione di posizione stabilita nell’intervallo da € 3.000 a € 9.500, come stabilito dall’art.  17, c. 3, CCNL 16 novembre 2022 e individuata sulla base della pesatura approvata con l’atto di giunta sopra richiamato.

La Corte dei conti del Piemonte con la deliberazione n. 88/2023 del 20 novembre 2023 ha effettuato un excursus sull’istituto delle elevate qualificazioni, ricordando che:

  • anche con l’ultimo Ccnl (articolo 17, comma 6) le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio non gravano sul fondo risorse decentrate, ma continuano ad essere corrisposte a carico del bilancio dell’ente;
  • le Sezioni Riunite, in sede di certificazione del Ccnl 2016-2018 (deliberazione n. 6/SSRRCO/CCN/18) hanno evidenziato come il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, sebbene distinti, sono strettamente collegati in un sistema di “vasi comunicanti”, in quanto un’eventuale crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro, sottolineando come la riduzione di risorse destinate alla retribuzione delle PO possa andare a vantaggio del fondo risorse decentrate, sempre nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017; d’altro lato, «l’ipotesi speculare di incremento delle risorse destinate alla retribuzione delle P.O. – da cui consegue una decurtazione del fondo – costituisce materia di contrattazione decentrata»;
  • la struttura di tale sistema retributivo pare confermata anche nel Ccnl siglato il 16 novembre 2022, dove si dispone che l’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di Elevata Qualificazione, ove implicante – ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 – una riduzione delle risorse del fondo decentrate è possibile, ma solo attraverso il ricorso alla contrattazione integrativa (articolo 7, comma 4, lettera u), del nuovo Ccnl);
  • pertanto, la materia del trattamento accessorio delle posizioni di Elevata Qualificazione, del fondo risorse decentrate e delle possibilità di utilizzo di quest’ultimo per l’incremento della remunerazione delle posizioni di EQ è materia interamente rimessa alla contrattazione collettiva ed alla contrattazione decentrata; sulla stessa la magistratura contabile non può esprimersi, essendo l’interpretazione rimessa all’Aran.

La Sezione ritiene, fermo restando il carattere eccezionale dell’art. 11-bis del D.L. n. 135/2018 rispetto al limite generale posto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, in considerazione della circostanza che tale disposizione aveva la funzione di evitare che l’eventuale incremento, per effetto dell’introduzione del nuovo CCNL funzioni locali, delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti potesse comportare il superamento del limite in parola, ne deriva chela deroga in questione si è esaurita al 20 maggio 2019, data entro la quale le posizioni organizzative ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 11-bis medesimo dovevano comunque cessare, così come chiaramente previsto dall’art. 13, comma 3, del CCNL.

Non è dunque possibile ammettere che l’art. 11-bis possa esplicare efficacia anche oltre il 20 maggio 2019, perché questo comporterebbe un’eccezione generale, non vincolata agli specifici requisiti di deroga del D.L. n. 135/2018, rispetto ai limiti posti al trattamento accessorio del personale; e ciò anche laddove l’ente abbia adottato entro il 21 maggio 2019 tutti i provvedimenti riorganizzativi ad eccezione della quantificazione della rinuncia all’utilizzo degli spazi assunzionali per il finanziamento dell’adeguamento della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa.

Condividi questo articolo!