Illegittimo il limite di età nei concorsi pubblici

Concorsi

Secondo il Consiglio di Stato si genera “discriminazione”.

Di Michele Giuliano Perrone

Con una recente pronuncia, il Consiglio di Stato riprende un tema destinato a far discutere gli addetti ai lavori e stuoie di giuristi. La questione affrontata è quella relativa “al limite dell’età anagrafica nei concorsi pubblici”, difatti con la sentenza n. 397 del 19 gennaio 2026, il Consiglio di Stato specifica che il limite anagrafico, può essere ammesso solo se strettamente collegato ad una effettiva natura di un particolare e determinato tipo di servizio, nonché alle effettive capacità richieste.

I FATTI IN ESSERE

La vicenda trattata nasce da un bando emanato dal Ministero dell’Interno finalizzato al reclutamento di Commissari in ruolo per la Polizia di Stato. Uno dei requisiti richiesti per la partecipazione da parte di candidati, era il limite di età non superiore a 30 anni, ai sensi ed in applicazione del Decreto Ministeriale n. 103/del 2018.

Uno dei candidati, veniva escluso e non ammesso per difetto di età, in quando la sua età anagrafica, superava tale soglia. Il candidato, ricorreva pertanto, contro il provvedimento al TAR che in primo grado aveva “ritenuto ragionevole il limite di età in conformità a quanto dettato dalla nostra Costituzione e dal Diritto Europeo. Dopo ulteriori “querelle” giurisprudenziali, la vicenda approda in sede di “Corte di Giustizia Europea”.

LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA 

Con la sentenza n. C/304/21 del 17 Novembre 2022, la Corte Europea ha illustrato un punto cardine, ovvero: “una normativa nazionale che in un concorso per Forze di Polizia, imponga un limite di anni 30, è palesemente contraria al diritto UE se le funzioni che si vanno ad esercitare non richiedano particolari capacità a livello fisico o se gli obiettivi da perseguire non possano essere raggiunti per via dell’età anagrafica.”

Spetta in tal caso ai giudici Nazionali valutare caso per caso, qualora ci sia una sproporzionalità tra i target fissati ed i requisiti richiesti.

IL FOCUS SULLA SENTENZA  

Secondo i Giudici del Consiglio di Stato, se un eventuale uso della forza non costituisce un elemento considerato ordinario ed in linea con le mansioni da svolgere, l’abbassamento del limite dell’età massima, non può essere giustificato con l’obbligatorietà di garantire una maggiore prestanza e vigoria fisica.

La Corte, inoltre, recependo le indicazioni fornite dal diritto Europeo, ha approfondito la questione trattata attraverso studi specifici e statistiche  che hanno portato ad una relazione conclusiva a firma del Viminale, da dove si evince che “gli episodi nei quali chi opera nel ruolo di Commissario, facendo uso di armi da fuoco, forza fisica o mezzi di coercizione sono limitati ed inoltre anche le situazioni di pericolo a cui si espongono sono alquanto basse e non costituiscono l’ordinarietà del servizio a cui si è chiamati.

UN AVVERTIMENTO PER I FUTURI SCENARI La sentenza analizzata in queste righe, annulla difatti il D.M. 103/2018, in particolare nella parte in cui si prevede il limite dei 30 anni per il ruolo dei Commissari. Ne consegue una rivisitazione legislativa e normativa della precedente disciplina, ovvero il D.M. 115/1999 che fissava la soglia di età ad anni 32. In un variopinto turbinio di sentenze e normative è fatta salva tuttavia una previsione di natura giuridica a carattere generale contenuta nell’art. 3 al comma 6 della Legge 127/1997, in cui si evince che “la partecipazione a pubblici concorsi non è soggetta a limiti di età salvo deroghe debitamente motivate e dettate dalle necessità delle Amministrazioni in cui vengono espletati i bandi”. 

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