Mobbing nella Pubblica Amministrazione

Fusani

Quando ad essere condannato è il dirigente e non l’Ente.

Di Michele Giuliano Perrone

Con la sentenza n.  3103/2026 del 12 febbraio, destinata a fare scalpore tra gli “addetti ai lavori”, la Corte di Cassazione si esprime sulla tematica del mobbing all’interno della P.A.. Difatti, si stabilisce che: “il dirigente pubblico risponde personalmente, quand’egli agisce per scopi e finalità estranee al buon andamento della Pubblica Amministrazione”. Con la sentenza de qua, si definisce il confine tra la responsabilità dell’Ente e quella del singolo dirigente.

LA QUESTIONE AFFRONTATA

Il caso trattato in queste righe, trae il suo fondamento dalla condanna di una dirigente medica, responsabile di un CSM (Centro Salute Mentale), accusata di aver commesso “atti persecutori” nei confronti di una...

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