La Corte Costituzionale prova a bilanciare interessi contrapposti nella fase predibattimentale.
Michele Mavino
La sentenza n. 59/2026 della Corte costituzionale si inserisce in un tema particolarmente delicato del processo penale, cioè il bilanciamento tra le garanzie della persona sottoposta alle indagini e il ruolo della persona offesa nella fase delle indagini preliminari, con specifico riferimento all’istituto dell’opposizione alla richiesta di archiviazione.
Il giudice rimettente aveva sollevato una questione che, sotto il profilo pratico-operativo, appare tutt’altro che marginale: la totale assenza di un meccanismo di ristoro per l’indagato costretto a difendersi in sede camerale a seguito di un’opposizione rivelatasi infondata o addirittura coltivata con colpa grave. In termini concreti, il problema riguarda i costi della difesa e il possibile pregiudizio reputazionale derivante dalla prosecuzione “forzata” del procedimento, pur in assenza di reali presupposti accusatori .
La Corte, tuttavia, respinge integralmente questa impostazione, muovendo da un presupposto sistematico molto chiaro: nel nostro ordinamento non esiste un principio costituzionalmente vincolato che imponga sempre la traslazione delle spese processuali su chi abbia dato causa al procedimento. Al contrario, la disciplina delle spese nel processo penale è rimessa alla discrezionalità del legislatore, purché non si superi la soglia della manifesta irragionevolezza.
Il cuore della decisione sta proprio nel bilanciamento tra due esigenze contrapposte. Da un lato, vi è l’interesse – certamente rilevante – a evitare iniziative temerarie della persona offesa e a tutelare l’indagato da costi ingiustificati. Dall’altro lato, però, vi è un interesse ritenuto prevalente: non scoraggiare l’esercizio del diritto di querela e, soprattutto, dello strumento dell’opposizione all’archiviazione, che rappresenta un meccanismo di controllo sull’operato del pubblico ministero e di integrazione dell’attività investigativa .
La Corte valorizza, in particolare, la funzione “collaborativa” della persona offesa nel modello processuale del 1988. L’opposizione non è vista come un atto meramente antagonista, ma come uno strumento che può contribuire alla completezza delle indagini e, quindi, al corretto esercizio dell’azione penale. In questa prospettiva, introdurre un rischio economico sistematico (come la possibile condanna alle spese) avrebbe un effetto dissuasivo incompatibile con il principio del favor querelae.
Dal punto di vista tecnico, la decisione è coerente anche con la struttura della fase procedimentale in cui si inserisce l’opposizione. La Corte ribadisce che ci si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, dove manca l’esercizio dell’azione penale e dove il provvedimento di archiviazione ha natura “interlocutoria” e non definitiva. Questo elemento giustifica la differenza rispetto alla disciplina dell’art. 427 c.p.p., che invece opera in una fase successiva (udienza preliminare) e presuppone già una piena imputazione .
Un passaggio particolarmente interessante, anche per le ricadute operative, riguarda il ruolo del giudice per le indagini preliminari. La Corte sottolinea che l’ordinamento già prevede un meccanismo di filtro: il GIP può dichiarare inammissibile l’opposizione quando le investigazioni richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti. Questo potere di “selezione” serve proprio a evitare che l’indagato sia esposto a iniziative pretestuose, senza necessità di introdurre un sistema di responsabilità economica automatica della persona offesa.










