Importanti novità in recepimento alla direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo.
Di Michele Mavino
Il decreto legislativo 27 marzo 2026 n. 57 rappresenta un intervento di correzione e affinamento della disciplina già introdotta con il d.lgs. 184/2023, incidendo in modo puntuale ma significativo sul Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005), soprattutto in materia di responsabilità civile da circolazione dei veicoli.
Il provvedimento interviene su alcune criticità emerse nella prima fase applicativa del recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, cercando un equilibrio più realistico tra obbligo assicurativo, tutela dei terzi e sostenibilità per gli utenti e gli operatori.
Il primo profilo di rilievo riguarda la ridefinizione del perimetro dell’obbligo assicurativo, che costituisce il vero cuore delle modifiche al Codice delle assicurazioni. Il legislatore interviene per chiarire quando un veicolo debba considerarsi soggetto all’obbligo di copertura RC e quando, invece, possa esserne escluso. In particolare, viene introdotta una distinzione più netta tra veicoli semplicemente non utilizzati e veicoli strutturalmente non idonei alla circolazione: solo questi ultimi possono essere esonerati dall’obbligo assicurativo, mentre i veicoli fermi ma potenzialmente funzionanti restano soggetti alla copertura .
Si tratta di un passaggio di grande rilevanza sistematica, perché corregge l’effetto espansivo della precedente normativa, che aveva esteso l’obbligo anche a situazioni di mera detenzione del veicolo. Il correttivo non elimina tale impostazione, ma la rende più aderente alla realtà, evitando che l’obbligo assicurativo si trasformi in un vincolo irragionevole in presenza di veicoli di fatto inutilizzabili.
Un secondo ambito di intervento riguarda l’introduzione di maggiore flessibilità contrattuale, con particolare riferimento alle polizze di durata infra-annuale. Il Codice delle assicurazioni, tradizionalmente ancorato a una durata minima annuale delle coperture, viene così adattato a nuove esigenze di utilizzo dei veicoli, soprattutto in ambito stagionale. Questa apertura, demandata in parte a successivi atti attuativi, segna un’evoluzione importante verso modelli assicurativi più proporzionati all’uso effettivo del mezzo .
Particolarmente significativa è anche la disciplina dei veicoli storici, per i quali il decreto introduce una logica assicurativa più articolata, fondata sulla distinzione tra rischio statico (stazionamento) e rischio dinamico (circolazione). Tale impostazione riflette una concezione più sofisticata del rischio assicurativo, coerente con la funzione di tutela dei terzi ma al tempo stesso calibrata sulle peculiarità di questi veicoli, spesso non destinati ad un uso ordinario .
Un ulteriore intervento di rilievo riguarda le competizioni motoristiche, ambito nel quale il decreto consente una maggiore flessibilità nelle coperture assicurative, ammettendo, accanto alla tradizionale RC auto, anche forme di responsabilità civile generale più adeguate al contesto delle gare. Questa scelta risponde all’esigenza di evitare rigidità eccessive che potrebbero ostacolare lo svolgimento delle attività sportive, pur mantenendo elevato il livello di tutela dei terzi .
Il decreto rafforza poi il ruolo dell’IVASS, soprattutto in materia di gestione dei dati e attestazione del rischio, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle informazioni e rendere più efficiente il sistema di controllo. Questo elemento assume particolare rilievo anche in chiave preventiva e antifrode, oltre che per la trasparenza del mercato assicurativo .










