Il sottile confine tra trasparenza e diritto alla riservatezza.
Di Michele Mavino
La sentenza del TAR Toscana n. 868/2026 esplora il confine tra diritto di accesso e tutela della riservatezza del soggetto che presenta un’istanza di accesso civico generalizzato.
La vicenda nasce dalla richiesta formulata da una società titolare di un esercizio di ristorazione di conoscere integralmente un’istanza di accesso civico generalizzato presentata da un cittadino avente ad oggetto le concessioni di occupazione di suolo pubblico di alcuni locali di Piazza Santo Spirito a Firenze. Il Comune aveva trasmesso il documento richiesto, ma oscurando le generalità dell’istante. La società interessata ha quindi contestato tale scelta, sostenendo di avere diritto a conoscere l’identità del richiedente.
Sotto il profilo dell’accesso documentale disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, il TAR ribadisce il principio ormai consolidato secondo cui l’accesso non può essere utilizzato per soddisfare mere esigenze conoscitive o curiosità investigative, ma richiede la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata.
Nel caso esaminato, la società ricorrente non è riuscita a dimostrare quale fosse il concreto interesse giuridico leso dalla mancata conoscenza dell’identità del richiedente. La mera volontà di capire se il soggetto fosse un concorrente commerciale o appartenesse ad altra categoria non integra infatti una posizione giuridica qualificata meritevole di tutela. Il TAR evidenzia come l’accesso documentale non possa trasformarsi in uno strumento di indagine privata sulle motivazioni o sulla posizione soggettiva di chi esercita il diritto di accesso civico.
Ancora più significativa è la parte della sentenza dedicata all’accesso difensivo ex art. 24 della legge n. 241/1990. Il Collegio ricorda che chi invoca tale forma di accesso deve indicare in modo preciso quale controversia intenda instaurare o difendere e quale sia il nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la tutela giudiziaria perseguita. Non è sufficiente un generico richiamo ad esigenze difensive. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva fornito alcuna motivazione specifica circa l’utilità processuale dell’identità del richiedente, rendendo inevitabile il rigetto dell’istanza.
Particolarmente rilevanti sono poi le considerazioni svolte dal TAR in materia di accesso civico generalizzato. Il giudice amministrativo afferma che l’identità del soggetto che presenta una richiesta FOIA costituisce un dato personale tutelato dalla normativa privacy e che la sua divulgazione può essere limitata ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 quando ciò sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.
La sentenza assume particolare interesse perché chiarisce un aspetto spesso dibattuto negli enti locali. Il controinteressato che riceve comunicazione di una richiesta di accesso civico non acquisisce automaticamente il diritto di conoscere le generalità dell’istante. La trasparenza amministrativa, infatti, è finalizzata al controllo diffuso sull’operato della pubblica amministrazione e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, non alla conoscenza dell’identità dei cittadini che esercitano tale diritto.










