La sentenza n. 130 del 2026 della Corte costituzionale, depositata il 16 luglio, rappresenta un’ulteriore tappa nel consolidamento dell’impianto delineato dalla riforma Cartabia in materia di procedibilità dei reati. La Consulta respinge sia la richiesta di estendere al furto in abitazione la procedibilità a querela, sia quella di introdurre una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità, riaffermando la particolare gravità della fattispecie prevista dall’art. 624-bis del codice penale.
La pronuncia è certamente coerente con il tradizionale orientamento della Corte, secondo cui le scelte in materia di politica criminale appartengono innanzitutto al legislatore e possono essere censurate solo quando risultino manifestamente irragionevoli. Anche in questa occasione, i giudici costituzionali ricordano che la disciplina della procedibilità non è una conseguenza automatica della gravità della pena o della natura del bene giuridico tutelato, ma rappresenta il risultato di un complesso bilanciamento tra esigenze di tutela delle vittime, interessi pubblici e funzionalità del sistema giudiziario.
Da questo punto di vista la motivazione appare giuridicamente lineare. Il furto in abitazione non è considerato un semplice furto aggravato, ma una fattispecie autonoma nella quale la lesione del patrimonio si accompagna alla violazione della sfera più intima della persona, rappresentata dal domicilio. È proprio questa duplice offensività che, secondo la Corte, giustifica il mantenimento della procedibilità d’ufficio e un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al furto semplice.
Tuttavia, proprio perché la decisione è destinata ad incidere su un settore profondamente modificato dalla riforma Cartabia, non mancano alcuni profili che meritano una riflessione critica. Il primo riguarda la stessa logica ispiratrice della riforma del 2022. Il legislatore aveva perseguito un obiettivo chiaramente deflattivo, ampliando l’area della procedibilità a querela per favorire la definizione anticipata dei procedimenti mediante condotte riparatorie e strumenti di giustizia consensuale. È vero che il furto in abitazione presenta una maggiore offensività rispetto al furto semplice, ma è altrettanto vero che la fattispecie prevista dall’art. 624-bis c.p. ricomprende situazioni estremamente eterogenee. Sotto la medesima qualificazione giuridica convivono infatti episodi di elevata pericolosità – come le intrusioni notturne in abitazioni occupate – e fatti di modesta entità, quali l’introduzione in spogliatoi, depositi o altri luoghi qualificati come “privata dimora” dalla giurisprudenza, dove il disvalore concreto della condotta può risultare significativamente inferiore.
Ed è proprio questo uno degli aspetti meno convincenti della motivazione della Corte. La Consulta afferma che il domicilio “o è violato o non lo è” e che, pertanto, non sarebbe concepibile una violazione “lieve”. Si tratta di un’affermazione giuridicamente rigorosa, ma che rischia di apparire eccessivamente astratta se confrontata con la realtà applicativa. La stessa nozione di “privata dimora” elaborata dalla giurisprudenza è infatti molto più ampia dell’abitazione in senso comune e comprende luoghi profondamente diversi tra loro sotto il profilo della concreta offensività. È sufficiente pensare ai numerosi arresti della Corte di cassazione che riconducono all’art. 624-bis anche uffici, spogliatoi aziendali, studi professionali, locali di servizio, magazzini o pertinenze stabilmente destinate allo svolgimento della vita privata o lavorativa. È difficile sostenere che tutte queste situazioni producano, sul piano dell’offesa alla persona, un impatto identico a quello derivante dall’ingresso abusivo nell’abitazione familiare durante la presenza degli occupanti.
Da questo punto di vista, il Tribunale di Brescia poneva una questione non priva di fondamento quando chiedeva almeno una “valvola di sicurezza” che consentisse al giudice di graduare la risposta sanzionatoria nei casi marginali. La Corte respinge tale impostazione richiamando la propria precedente giurisprudenza, ma evita di confrontarsi fino in fondo con l’evoluzione che la nozione di privata dimora ha conosciuto negli ultimi anni.
Un secondo elemento di riflessione riguarda la procedibilità. La Corte valorizza la discrezionalità del legislatore e ritiene ragionevole mantenere la perseguibilità d’ufficio del furto in abitazione, nonostante l’estensione della querela ad altri reati contro il patrimonio. Anche questa conclusione è coerente con il sistema costituzionale. Tuttavia, non può ignorarsi come essa finisca inevitabilmente per limitare gli effetti deflattivi perseguiti dalla riforma Cartabia.
La procedibilità a querela non rappresenta soltanto uno strumento di disponibilità dell’azione penale da parte della persona offesa, ma costituisce anche un importante incentivo alle condotte riparatorie e alla composizione anticipata del conflitto. Mantenendo il furto in abitazione tra i reati perseguibili d’ufficio, il legislatore ha scelto di privilegiare l’interesse pubblico alla repressione rispetto agli obiettivi di efficienza processuale. È una scelta certamente legittima, ma che comporta inevitabilmente il permanere di un significativo numero di procedimenti destinati a gravare sul sistema giudiziario.










