Guai grossi per l’agente che non redige verbali CdS in cambio di numeri di telefono

1345 multe polizia municipale

La Cassazione approfitta anche per delineare i confini dell’omissione in atti d’ufficio.

Di Michele Mavino

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI penale, n. 23596 del 25 giugno 2026, affronta una vicenda che, per chi opera nella polizia locale, va ben oltre il caso concreto. Il provvedimento offre infatti importanti chiarimenti sia sulla configurabilità del reato di induzione indebita quando il pubblico ufficiale sfrutta il proprio ruolo per ottenere vantaggi di natura personale, sia sui limiti applicativi dell’art. 328 c.p. in materia di omissione di atti d’ufficio, introducendo un principio destinato a far discutere.

Il caso trae origine dal comportamento di un istruttore della Polizia Locale di Roma che, approfittando dell’attività di accertamento di violazioni al Codice della strada, avrebbe omesso di redigere alcuni verbali in cambio dell’ottenimento del numero di telefono o dei contatti social delle giovani automobiliste controllate, successivamente destinataria di insistenti messaggi e richieste di natura personale. Parallelamente gli venivano contestati episodi di falso ideologico nella compilazione dei preavvisi di accertamento e di omissione di atti d’ufficio.

Un aspetto interessante della decisione riguarda la nozione di “utilità” prevista dall’art. 319-quater c.p. La difesa aveva sostenuto che la semplice acquisizione di un numero telefonico non potesse costituire un vantaggio giuridicamente apprezzabile, trattandosi di un bene privo di reale consistenza economica o patrimoniale.

La Cassazione respinge con decisione questa impostazione, ricordando un orientamento ormai consolidato secondo cui il concetto di utilità nei delitti contro la pubblica amministrazione possiede un’estensione ben più ampia rispetto al mero vantaggio economico. L’utilità comprende qualsiasi beneficio, patrimoniale o meno, purché oggettivamente apprezzabile e idoneo a soddisfare un interesse del pubblico ufficiale. In questa prospettiva non è il numero telefonico in sé ad assumere rilevanza penale, ma ciò che esso rappresenta, cioè lo strumento attraverso il quale instaurare una relazione personale che il privato accetta esclusivamente perché si trova in una posizione di soggezione nei confronti dell’agente pubblico.

Per la Cassazione, inoltre, il bene giuridico protetto non è soltanto il buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche la libertà di autodeterminazione del cittadino. Quando il pubblico ufficiale utilizza il proprio potere per indurre il privato a instaurare rapporti personali, sfruttando il timore di una sanzione o la prospettiva di un trattamento favorevole, la condotta assume piena rilevanza penale proprio perché altera il rapporto di imparzialità che deve caratterizzare l’esercizio della funzione pubblica.

Accanto a questo principio, la sentenza contiene però un passaggio molto interessante sotto altro profilo. La Corte esclude infatti la configurabilità del delitto di omissione di atti d’ufficio con riferimento alla mancata contestazione di semplici violazioni dell’art. 158 del Codice della strada. Il ragionamento seguito dai giudici è di rigorosa e letterale lettura della norma. L’art. 328, comma 1, c.p. non punisce infatti qualsiasi omissione di un atto dovuto, ma esclusivamente il rifiuto di compiere senza ritardo un atto imposto da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico oppure igiene e sanità. La mera omissione della contestazione di una sosta vietata, secondo la Corte, non rientra automaticamente in tali categorie.

Sotto questo profilo la Cassazione prende espressamente le distanze da un precedente orientamento del 2007, secondo il quale l’agente di polizia locale che ometteva deliberatamente di elevare una contravvenzione per sosta vietata rispondeva del delitto previsto dall’art. 328 c.p. La nuova pronuncia ritiene quell’interpretazione eccessivamente estensiva e ribadisce che la natura indilazionabile dell’atto deve essere verificata concretamente. Solo quando la violazione determini una situazione di effettivo pericolo per la sicurezza pubblica — ad esempio ostacolando i soccorsi, mettendo a rischio l’incolumità delle persone o compromettendo esigenze di ordine pubblico — potrebbe ipotizzarsi il reato di omissione di atti d’ufficio. Diversamente, la mancata elevazione di un verbale, pur potendo assumere rilevanza disciplinare, deontologica o eventualmente integrare altre fattispecie penali, non ricade automaticamente nell’ambito applicativo dell’art. 328 c.p.

La sentenza conferma invece la configurabilità del falso ideologico relativamente alla compilazione del preavviso di accertamento con l’indicazione di un luogo inesistente, ribadendo che anche il preavviso di violazione del Codice della strada costituisce atto pubblico e che la falsa indicazione del luogo dell’infrazione incide sulla veridicità dell’atto stesso.

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