Obblighi, doveri e responsabilità
Di Rinaldo Brusca
L’attività della Polizia Locale è caratterizzata da un’esposizione a rischi quotidiani eterogenei e non sempre prevedibili, che interessano i controlli di polizia stradale, interventi di polizia giudiziaria, attività di vigilanza edilizia ed ambientale.
In tali contesti, l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) assume un rilievo che trascende la mera dotazione strumentale, configurandosi come elemento costitutivo del sistema di sicurezza sul lavoro e, al contempo, come presupposto per il corretto ed efficace esercizio delle funzioni di polizia.
Il presente contributo intende offrire una disamina del quadro normativo di riferimento con particolare attenzione alla ripartizione degli obblighi tra datore di lavoro e lavoratore e alle implicazioni di natura disciplinare e di responsabilità che ne derivano.
La disciplina generale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è dettata dal decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), il quale trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente alla Polizia Locale, sebbene con i necessari adattamenti derivanti dalla specificità delle mansioni svolte, ai sensi dell’art.3 co.2, del medesimo decreto, che rinvia a specifici decreti attuativi pr i corpi che svolgono attività con carattere di specialità.
Il titolo III, Capo II del D.Lgs.81/2008 (artt.74-79) reca la disciplina specifica dei DPI, definiti dall’art.74 come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta del lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro”.
A tale disciplina si affianca il Regolamento UE 2016/425, che ha sostituito la precedente Direttiva 8976897CEE, disciplinando i requisiti di progettazione,fabbricazione e certificazione dei dispositivi immessi sul mercato.
Per quanto concerne specificamente il comparto degli operatori di Polizia Locale, rilevano altresì le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali, che disciplinano le voci di equipaggiamento connesse alla funzione, nonché eventuali regolamenti comunali e provinciali di organizzazione del Corpo, chiamati a declinare in concreto le previsioni generali in relazione alle specifiche condizioni operative del territorio di competenza.
Nell’articolazione datoriale tipica degli enti locali, la figura del datore di lavoro ai fini della sicurezza sul lavoro è generalmente individuata nel dirigente dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, ovvero nel responsabile del servizio, secondo quanto stabilito negli atti di organizzazione dell’ente.
Su tale soggetto gravano, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008,obblighi puntuali, tra cui l’effettuazione della valutazione dei rischi connessi alle specifiche mansioni, con conseguente individuazione dei DPI necessari (art.77 co.1), la fornitura dei DPI conformi al regolamento UE 2016/425, l’organizzazione di adeguata formazione e, ove necessario, di specifico addestramento all’uso corretto dei dispositivi (art.77 commi 4 e 5) e la vigilanza sull’effettivo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale (art.18 co.1 lett.f)
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che l’obbligo datoriale non si esaurisce nella mera consegna materiale dei dispositivi, ma si estende a un dovere di vigilanza attiva e continuativa sull’effettivo utilizzo.
Speculare rispetto agli obblighi datoriali è il dovere del lavoratore, disciplinato dall’articolo 20 e specificato nell’articolo 78 del D.Lgs. 81/2008.
In particolare l’operatore è tenuto ad utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute, averne cura non apportandovi modifiche di propria iniziativa e segnalare immediatamente al proprio superiore qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei dispositivi in dotazione.
Sotto il profilo operativo, per il personale di Polizia Locale tale dovere assume una connotazione peculiare. L’omesso utilizzo dei DPI, in particolare durante attività ad elevato indice di rischio, non indica solamente un inadempimento suscettibile di rilievo disciplinare, ma può incidere sulla stessa incolumità fisica dell’operatore, con possibili ripercussioni in termini di responsabilità concorsuale nell’eventualità di un infortunio.
La casistica dei dispositivi in dotazione agli operatori di Polizia è ampia e riflette la pluralità di funzioni svolte, come dispositivi ad alta visibilità, dispositivi di protezione balistica, guanti di protezione, caschi protettivi, calzature antiscivolo e protettivi per le caviglie.
L’inosservanza degli obblighi in materia di DPI può generare conseguenze su piani distinti e concorrenti.
L’uso dei DPI nella polizia Locale non può essere ridotta a un mero adempimento burocratico-amministrativo, bensì costituisce un sistema integrato di garanzie reciproche tra amministrazione ed operatore, fondato tra un equilibrio tra il dovere datoriale di prevenzione e il dovere del lavoratore di cooperazione attiva.










