Visite mediche ed idoneità

Di Francesco De Santis

L’art. 39 del T.U.L.P.S. prevede la facoltà del Prefetto di vietare il possesso di armi e munizioni a individui ritenuti pericolosi. La disposizione parla espressamente di persone ritenute capaci di abusarne. Il predetto articolo prevede -al secondo comma- la possibilità, partendo da una prognosi di rischio concreto e nei casi d’urgenza, che i pubblici ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedano al ritiro cautelare delle armi e delle munizioni legalmente detenute, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni appena citate, con il provvedimento di divieto, il prefetto assegna all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali di cui sopra...

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