Accesso agli atti di accertamento CdS

Il Consiglio di Stato detta i limiti alle pretese dell’istante.

Di Michele Mavino

La sentenza del Consiglio di Stato n. 7103/2025 affronta un tema ricorrente nella prassi amministrativa: l’accesso agli atti in materia di sanzioni stradali e i limiti entro i quali tale diritto può essere esercitato.

Il caso nasce dal ricorso di una cittadina, multata per eccesso di velocità, che aveva presentato un’ampia istanza di accesso documentale comprendente, oltre agli atti specificamente legati alla rilevazione (fotogramma, certificato di taratura, omologazione), anche una serie di documenti ulteriori: mappe comunali, studi statistici sull’incidentalità, analisi del traffico, relazioni di servizio e titoli di proprietà dell’apparecchiatura. L’amministrazione, dopo aver reso disponibile parte della documentazione, aveva incontrato contestazioni sull’effettiva possibilità di visionare i documenti, anche per la presenza di un delegato della ricorrente, con conseguente contenzioso davanti al TAR.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, rilevando che l’ente aveva già adottato una determinazione favorevole e che la mancata acquisizione degli atti dipendeva dalla condotta della stessa istante. In appello, tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito due profili di rilievo:

  1. Aspetti processuali – È stato ribadito che nei giudizi in materia di accesso si applica il rito camerale con dimezzamento dei termini, che hanno carattere perentorio. Pertanto, la documentazione tardivamente depositata dal Comune non poteva essere considerata. Il TAR, fondando la decisione su quegli atti, aveva effettivamente violato il contraddittorio. Tuttavia, ciò non ha comportato l’accoglimento dell’appello, poiché gli effetti sostanziali erano comunque superati dall’ostensione degli atti rilevanti.
  2. Limiti oggettivi dell’accesso – Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’accesso documentale, ai sensi della legge 241/1990, può riguardare solo documenti già formati e in possesso dell’amministrazione. Non può invece estendersi a elaborazioni, statistiche, ricostruzioni o indagini ad hoc che richiedano attività istruttoria nuova. Nel caso di specie, la richiesta di studi statistici e relazioni ulteriori era dunque inammissibile. Quanto al titolo di proprietà dell’apparecchiatura di rilevazione, il giudice ha ritenuto sufficiente la documentazione tecnica e ministeriale prodotta, senza riconoscere un interesse residuo all’acquisizione di ulteriori atti.

La decisione si chiude con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, e con l’annullamento senza rinvio della sentenza del TAR, al fine di evitare inutili regressioni processuali. Le spese vengono compensate, considerata la particolarità della vicenda.

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