di Stefano MANINA
Cassazione Penale Sezione III sentenza nr. 29866 del 2025.
In materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui all’articolo 659 c.p., la violazione penalmente rilevante del secondo comma sussiste solo nei casi di violazione di precise disposizioni di legge o prescrizioni dell’Autorità che regolano l’esercizio di mestieri o attività, in assenza delle quali può configurarsi unicamente la violazione del primo comma della medesima disposizione normativa, laddove l’attività rumorosa ecceda le normali tollerabilità e offenda un numero potenzialmente indeterminato di persone.
La contravvenzione prevista dal secondo comma integra un illecito amministrativo qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta contraria alla pubblica quiete, mentre configura un reato penale quando siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge numero 447 del 1995.
La contravvenzione è integrata quando il disturbo delle occupazioni e del riposo sia subito da un numero indeterminato di persone, anche se soltanto una di esse se ne lamenti, purché sia dimostrato che le lamentele sono rilevanti e di per sé sufficienti a dimostrare l’entità del fenomeno rumoroso, precisando che la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso deve essere operata in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica.
Nel caso di reato procedibile a querela divenuto procedibile d’ufficio a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 150 del 2022, deve escludersi la procedibilità a querela qualora non ricorrano i presupposti del fatto avente ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattamenti pubblici, circostanza che comporta l’applicazione del nuovo regime di procedibilità d’ufficio in virtù del principio della successione di leggi nel tempo e della natura mista, sostanziale e processuale, dell’istituto della querela.
Questa è la massima espressa dalla Cassazione Penale Terza Sezione con sentenza 29866 dell’11 marzo 2025 depositata il 28 agosto 2025 che ha dato ragione al gestore di un bar condannato ad ammenda e pagamento delle spese processuali che aveva sottolineato come fosse “inesistente” qualsiasi querela.
La Suprema Corte ha infatti annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Chieti contro cui il proprietario del bar aveva fatto ricorso riscontrando la condizione per iniziare un procedimento penale il reato contestato.
Come osservato dagli Ermellini a seguito delle modifiche introdotte dalla c.d. riforma Cartabia per i fatti commessi dopo il 30 dicembre 2022 per perseguire penalmente gli schiamazzi notturni che provocano disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è necessario che la parte offesa presenti una querela.
Non solo ma per il principio del favor rei la procedibilità a querela di parte va estesa anche ai casi in cui il reato di disturbo della quiete pubblica sia stato commesso prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 150/2022.
Ne consegue che nei casi in cui dagli esercizi odi somministrazione arrivano schiamazzi e rumori molesti che per intensità e durata superano il limite di tolleranza, anche dovuti alla permanenza dei call’esterno del locale non basta più chiamare le forze dell’ordine, fare una semplice segnalazione o un esposto, ma i cittadini danneggiati dovranno nei termini di legge presentare apposita querela contro il gestore del locale.
Gestore del locale che, come riconosciuto dalla Cassazione e da concordante giurisprudenza, ha l’obbligo giuridico in astratto penalmente rilevante di controllo sulla clientela, è lui che deve attivarsi infatti per segnalare o far cessare il disturbo, rivolgendosi ad esempio alla pubblica sicurezza o ad agenti, oppure allontanando i più rumorosi.
In allegato il testo della sentenza in commento.