Disturbo della quiete pubblica: necessaria la querela di parte.
di Stefano MANINA
Cassazione Penale Sezione III sentenza nr. 29866 del 2025.
In materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui all’articolo 659 c.p., la violazione penalmente rilevante del secondo comma sussiste solo nei casi di violazione di precise disposizioni di legge o prescrizioni dell’Autorità che regolano l’esercizio di mestieri o attività, in assenza delle quali può configurarsi unicamente la violazione del primo comma della medesima disposizione normativa, laddove l’attività rumorosa ecceda le normali tollerabilità e offenda un numero potenzialmente indeterminato di persone.
La contravvenzione prevista dal secondo comma integra un illecito amministrativo qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta contraria alla pubblica quiete,...









