Video – La nuova disciplina dell’articolo 192 CdS

di Stefano MANINA

Con la conversione del Decreto Legge 48/2025 c.d. Decreto Sicurezza avvenuta con la Legge 9 giugno 2025 n.80 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale in data 9 giugno 2025 vengono confermate ed etano definitivamente a far parte del nostro ordinamento le modifiche dell’articolo 192 Codice della Strada che apportano un inasprimento delle sanzioni amministrative previste per gli utenti della strda che non si fermano all’alt imposto dalle forze di polizia.

Come è noto il legislatore ha inteso intervenire in questa direzione sulla scorta degli ultimi drammatici fatti di cronaca nei mesi scorsi torna all’ordine del giorno dell’opinione pubblica, degli addetti ai lavori e del dibattito politico la questione relativa alla legittimità o meno per gli utenti della strada di fermarsi all’alt regolarmente imposto dalle forze di polizia o dagli organi di polizia stradale.

Senza andare a scomodare le valutazioni dottrinali e giurisprudenziali relative al fatto che il mancato arresto all’alt imposto durante un posto di controllo di polizia stradale e la relativa fuga possa in qualche modo integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art 337 c.p. da più parti si è invocata un deciso inasprimento delle sanzioni per chi viola quanto previsto dall’articolo 192 del Codice della Strada.

Ricordiamo che con la precedente normativa la violazione delle fattispecie previste dai commi 1, 3,4,5 dell’articolo 192 Codice della Strada rubricato appunto obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti era prevista una sanzione amministrativa irrisoria consistente nel pagamento di una somma da Euro 87 a 344 euro, senza alcuna previsione di sanzione accessoria né sulla patente di guida né sul veicolo.

Per giunta, non essendo per tale specifica fattispecie ammesso il pagamento in misura ridotta ex art 202 comma 2 del Codice della Strada gli organi di polizia stradale non potevano nel caso di mancato arresto all’alt, applicare immediatamente la sanzione amministrativa la cui determinazione spetta al Prefetto che, salvo situazioni particolarmente gravi, nella maggior parte dei casi si esprimeva ingiungendo il pagamento della somma di Euro 87 ovvero pari al minimo edittale.

Recependo in parte tali valutazioni il Decreto Legge Sicurezza 2025 prima e la Legge di conversione che non ha portato ulteriori modifiche sono intervenuti anche sull’art. 192 del Codice della strada operando all’ interno di un quadro normativo di insieme avente con lo scopo di contrastare i comportamenti scorretti e pericolosi, e migliorare la gestione dell’ordine pubblico.

Per prima è stato introdotto l’inasprimento sanzionatorio per i casi di inosservanza dell’obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale di cui all’articolo 192 c 1.

Infatti con l’aggiunta del nuovo comma 6 bis, in caso di inosservanza dell’invito a fermarsi di cui all’art. 192, comma 1, Codice della strada si applicherà, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro e in caso di reiterazione della violazione nel biennio troverà applicazione anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese.

Non solo anche per le altre prescrizioni previste dall’articolo 192 ai commi  

2 Rifiuto di esibire documenti;

3 Rifiuto di consentire ispezioni sul veicolo e inosservanza dell’ordine di proseguire la marcia;

5 Inosservanza delle segnalazioni del personale di convogli militari;

la sanzione amministrativa viene inasprita passando da le some comprese tra 87 a 344 euro a quelle comprese tra 100 e 400 euro.

Invece per l’inosservanza del comma 4 dell’art. 192 Codice della strada, ovvero forzamento di posto di blocco, la sanzione pecuniaria da 1.362 a 5.456 euro prevista dal comma 7 viene aumentata all’intervallo da 1.500 a 6.000 euro.

Inoltre all’accertamento della violazione conseguirà anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno.

Anche in merito alla decurtazione punti dalla patente di guida vi è stato un inasprimento che si concretizza nell’innalzamento da 3 a 5 punti per chi non si ferma all’alt che diventano 10 nel caso di recidiva nel biennio venendo da, questo punto di vista sanzionato in modo analogo al forzamento del posto di blocco.

A parere di chi scrive tali misure saranno fondamentali, anche se non sufficienti e forse sarebbe stata auspicabile maggiore severità, per costituire da un lato una prima forma di deterrenza a sottrarsi ai controlli di polizia stradale e ai posti di blocco ma anche in qualche modo a meglio giustificare eventuali inseguimenti da parte degli operatori di polizia che in modo più consapevole potranno, almeno astrattamente immaginare che chi si sia dato alla fuga non lo abbia fatto per un a semplice bravata o per evitare una irrisoria sanzione amministrativa, ma perché ha l’interesse a evitare conseguenze più gravi.

Infine di ritiene questo intervento legislativo essenziale per garantire piena applicabilità al nuovo istituto della sospensione breve della patente introdotto dalla recente riforma del codice stradale il cui presupposto ricordiamo essere proprio l’immediata identificazione del conducente. 

Da un punto di vista operativo occorre però sottolineare due criticità.

La prima data dal fatto che non è stato modificato l’articolo 202 c. 3 del Cds e pertanto per le violazioni di cui all’articolo 192 per il mancato alt, il rifiuto di esibite documenti e il forzamento del posto di blocco non sarà ammesso il pagamento in misura ridotta, con determinazione della sanzione successiva da parte del Prefetto.

Ciò se da un lato rappresenta un teorico aggravio della sanzione nei fatti costituisce un differimento della sua applicazione che a parere dello scrivente la rende meno incisiva.

Inoltre l’aumento dei punti da decurtare e la previsione della sospensione della patente di guida per aver forzato il posto di blocco o in caso di recidiva per il mancato rispetto dell’alt imposto dagli organi di polizia stradale presuppone un’identificazione certa del conducente e quindi che lo stesso sia successivamente fermato e identificato……altrimenti si potrà avvalere della procedura dell’articolo 126 bis indicando come conducente la consueta nonnina o omettendo di default di comunicare  dati del conducente andando piuttosto incontro alla relativa sanzione amministrativa-

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