Il MASE riscrive le regole dell’End of Waste per i rifiuti inerti.
Di Carmine Soldano
- IL DILEMMA DELLA MISCELAZIONE: QUANDO LA TECNICA INCONTRA IL DIRITTO
Nel vasto e complesso universo dell’economia circolare, ogni dettaglio tecnico può trasformarsi in un nodo giuridico. Questa volta, è il caso dell’operazione di miscelazione dei rifiuti inerti: un passaggio apparentemente marginale nel ciclo del recupero, ma che, sotto la lente del diritto ambientale, diviene oggetto di interpretazioni, cautele e (spesso) controversie.
Con un recente interpello ambientale ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006, la Direzione Generale per l’Economia Circolare e le Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha finalmente tracciato una linea chiara su questo tema, chiarendo quando la miscelazione è lecita e quando, invece, richiede un’autorizzazione specifica. L’istanza, promossa dalla Provincia di Campobasso, prendeva le mosse da un interrogativo di assoluto rilievo operativo: è possibile miscelare i rifiuti prima del recupero, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, secondo il D.M. 127/2024? La risposta del MASE, sostenuta dal parere tecnico di ISPRA, è destinata a segnare un punto fermo.
- LA BUSSOLA NORMATIVA
Al centro della questione vi è il D.M. 28 giugno 2024, n. 127, regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per i materiali inerti da costruzione e demolizione, nonché per i rifiuti minerali non pericolosi.
Il decreto stabilisce che solo i rifiuti elencati nella Tabella 1 dell’Allegato 1, suddivisi tra rifiuti da costruzione e demolizione e rifiuti minerali di altra origine, possono essere impiegati per la produzione di aggregati recuperati. Tali rifiuti devono essere sottoposti a controlli documentali, visivi e tecnici, e stoccati separatamente, in modo da evitare ogni forma di contaminazione o miscelazione accidentale.
Ergo, si tratta di un sistema che privilegia la purezza del flusso e la tracciabilità, elementi essenziali per garantire la qualità del materiale recuperato e la conformità alla normativa europea in materia di economia circolare.
- LA LINEA INTERPRETATIVA DEL MASE: LA MISCELAZIONE “BUONA” E QUELLA “VIETATA”
Il Ministero, dopo attenta istruttoria e acquisito il parere tecnico di ISPRA, ha stabilito che la miscelazione dei rifiuti ammessi dal D.M. 127/2024 non è di per sé vietata, purché rispetti determinate condizioni. In particolare:
- può avvenire nell’ambito del processo di recupero, quale fase meccanica funzionale (frantumazione, vagliatura, separazione, selezione granulometrica);
- non deve compromettere il successivo recupero o alterare le caratteristiche del materiale finale;
- non richiede una specifica autorizzazione per l’operazione R12, né una nuova classificazione del rifiuto.
In sostanza, la miscelazione ammessa è quella tecnicamente necessaria e funzionale alla produzione di aggregati recuperati. Diversamente, un’operazione di miscelazione tra rifiuti non previsti dalla Tabella 1 o priva di finalità di recupero costituirebbe violazione del regime autorizzativo e del principio di selettività fissato dal decreto. È una distinzione sottile, ma decisiva: la differenza tra miscelare per recuperare e recuperare per miscelare.
- IL SIGNIFICATO OPERATIVO DEL CHIARIMENTO
L’interpello in esame, seppur tecnico, ha effetti dirompenti sul piano gestionale: la miscelazione “consapevole” è ammessa, ma solo se parte integrante del ciclo produttivo e mai se attività autonoma.
L’atto di indirizzo ministeriale, reso nel rispetto delle previsioni dell’art. 3-septies D. Lgs. 152/2006, costituisce, pertanto, un importante tassello nella costruzione di un diritto ambientale moderno: meno burocratico, più tecnico, più aderente alla realtà degli impianti.
- CONCLUSIONE: UNA LEZIONE DI EQUILIBRIO
In materia ambientale, come nella vita, in medio stat virtus.
Il MASE, con questo interpello, ha indicato una via di mezzo tra il rigore formale e la funzionalità operativa: un equilibrio tra tutela dell’ambiente e pragmatismo gestionale. In conclusione, non ogni miscelazione è illecita, così come non ogni semplificazione è pericolosa.
Il diritto ambientale evolve, e con esso la consapevolezza che la vera sostenibilità nasce dal dialogo tra norma e tecnica, tra principio e prassi.
“Miscelare sì, ma con criterio!









