Video – Occupazioni abusive

La nuova fattispecie penale con tutta la modulistica.

Di Carmine Soldano

Cosa cambia per la Polizia Locale?

  1. INTRODUZIONE: DAL CONTENZIOSO CIVILE ALLA PRONTA TUTELA PENALE

Con l’entrata in vigore della Legge 80/2025, di conversione del D.L. 48/2025, il legislatore interviene in maniera incisiva su uno dei fenomeni più percepiti come ingiusti dalla collettività: l’occupazione abusiva di immobili adibiti a domicilio. In particolare, due sono le novità principali:

  • l’introduzione del nuovo art. 634-bis c.p., che configura come reato l’occupazione arbitraria di domicilio altrui, sottraendo tali condotte alla mera dimensione civilistica;
  • la previsione della nuova procedura ex art. 321-bis c.p.p., che consente un intervento tempestivo della polizia giudiziaria per disporre il rilascio dell’immobile e reintegrare il proprietario nel possesso.

Un cambio di paradigma che restituisce efficacia e rapidità all’azione di tutela del diritto di proprietà, secondo l’antico brocardo romano domus mea, arx mea (la mia casa è la mia fortezza).

  • LA NUOVA FATTISPECIE DI REATO: ART. 634-BIS C.P.

Il reato di occupazione arbitraria di immobile adibito a domicilio altrui, introdotto dal nuovo art. 634-bis c.p., rappresenta una svolta rispetto alla disciplina previgente, finora incentrata principalmente sull’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) e sul contenzioso civile.

  • INQUADRAMENTO OPERATIVO

Qualora l’occupazione avvenga senza l’uso di violenza o minaccia, continua ad applicarsi l’art. 633 c.p., che punisce chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, al fine di occuparli o trarne profitto.

Tuttavia, se la violenza o minaccia viene esercitata successivamente per opporsi al tentativo del proprietario o avente diritto di rientrare nell’immobile, si applica il primo comma dell’art. 634-bis c.p., trattandosi di una condotta successiva ma integrante la fattispecie penale in esame.

  • CONTENUTO SANZIONATORIO

Il primo comma punisce con la reclusione da 2 a 7 anni:

  • chi occupa un immobile destinato al domicilio altrui con violenza o minaccia;
  • chi impedisce il rientro nell’immobile al proprietario o a chi lo detiene legittimamente;
  • chi si appropria con artifizi o raggiri dell’immobile altrui;
  • chi cede ad altri l’immobile occupato.

Il secondo comma prevede la medesima pena per chi, fuori dai casi di concorso:

  • si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile;
  • riceve o corrisponde denaro o altre utilità per l’immobile occupato.

Il terzo comma prevede la non punibilità dell’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e rispetta volontariamente l’ordine di rilascio impartito dalla polizia giudiziaria ex art. 321-bis c.p.p..

Il quarto comma stabilisce la procedibilità a querela della persona offesa, salvo che il reato sia commesso in danno di incapaci per età o infermità di mente, ipotesi in cui la procedibilità è d’ufficio.

  • PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO PER IMMOBILI PUBBLICI

L’integrazione all’art. 639-bis c.p. prevede che il reato sia procedibile d’ufficio se commesso su immobili pubblici o destinati a uso pubblico, al pari dei delitti di usurpazione (art. 631 c.p.), deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.) e invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.).

  • LA PROCEDURA ACCELERATA: ART. 321-BIS C.P.P.

Accanto alla nuova incriminazione, l’art. 10 del Decreto Sicurezza 2025 ha introdotto nel codice di rito il nuovo art. 321-bis, che disciplina la reintegrazione nel possesso dell’immobile occupato, distinguendo tre modalità operative.

  • REINTEGRAZIONE DISPOSTA DAL GIUDICE

Su richiesta del P.M., il G.I.P. emette un decreto motivato che dispone la reintegrazione nel possesso.

La polizia giudiziaria incaricata (di norma quella che ha ricevuto la notizia di reato) deve:

  • notificare il decreto all’indagato o imputato;
  • eseguire le operazioni di rilascio dell’immobile;
  • redigere verbale dettagliato delle attività, consegnandone copia agli interessati.
    • REINTEGRAZIONE DI INIZIATIVA DELLA P.G.

Si tratta dell’aspetto più operativo e innovativo per le Polizie Locali con funzioni di polizia giudiziaria. In particolare, l’Ufficiale di P.G. che riceve la denuncia o querela:

  • valuta la sussistenza del reato ex art. 634-bis c.p. (elementi costitutivi, arbitrarietà, effettivo domicilio);
  • effettua gli accertamenti preliminari sull’immobile e sulle modalità dell’occupazione;
  • se ricorrono i presupposti, si reca immediatamente presso l’immobile occupato per impedire conseguenze ulteriori, assicurare fonti di prova e raccogliere elementi utili ex art. 55 c.p.p.;
  • ordina agli occupanti il rilascio immediato dell’immobile (anche oralmente, con verbalizzazione contestuale);
  • reintegra il denunciante nel possesso e redige verbale motivato, consegnandone copia agli occupanti.

Per tuziorismo, giova ricordare che non è punibile l’occupante che collabora e ottempera spontaneamente all’ordine di rilascio.

  • REINTEGRAZIONE COATTIVA

Se gli occupanti rifiutano di ottemperare o si oppongono, l’Ufficiale di P.G.:

  • chiede autorizzazione al P.M. di turno (anche telefonica, da confermare) a procedere coattivamente;
  • esegue lo sgombero e reintegra l’avente diritto;
  • redige verbale motivato, da trasmettere entro 48 ore al P.M. competente.

Il P.M., entro 48 ore, richiede al G.I.P. la convalida del provvedimento. Il mancato rispetto dei termini (48 + 48 + 10 giorni) comporta la perdita di efficacia della reintegrazione.

Ancora, se la reintegrazione coattiva avviene in flagranza e ne ricorrono i presupposti ex art. 381 c.p.p., è possibile procedere all’arresto in flagranza dell’occupante.

  • CONCLUSIONI

La nuova disciplina ex artt. 634-bis c.p. e 321-bis c.p.p. segna una svolta significativa nell’approccio alla tutela della proprietà privata e al contrasto delle occupazioni arbitrarie.

Per la Polizia Locale, chiamata sempre più spesso ad intervenire in situazioni delicate e ad alta esposizione mediatica, si tratta di un’occasione per affermare il proprio ruolo di polizia giudiziaria a pieno titolo, con strumenti chiari, termini certi e responsabilità ben definite.

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