Quando configura il reato e quando solo la violazione amministrativa
Di Michele Mavino
La Corte di Cassazione, con la sentenza nr 12672 del , interviene su una questione particolarmente rilevante per chi opera nel controllo del territorio: il disturbo da emissioni rumorose derivanti da impianti tecnologici, nella fattispecie un aerogeneratore, e la corretta qualificazione giuridica della condotta.
Un impianto eolico con potenza di 850 kW, installato in un’area abitata, produceva un livello di rumore giudicato “oggettivamente intollerabile”, sia in orario diurno che notturno, con superamenti significativi rispetto ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 (in particolare un rumore differenziale di +19,3 dB di giorno e +3 dB di notte). La PG aveva quindi proceduto a sequestro preventivo, convalidato dal Tribunale di Roma.
Tuttavia, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato il sequestro, ritenendo che la condotta integrasse solo un illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico), cioè un semplice superamento dei limiti di emissione acustica.
La decisione della Cassazione: quando il rumore è penalmente rilevante
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero, ha annullato l’ordinanza di annullamento del sequestro. Richiamando una giurisprudenza ormai consolidata, la Cassazione ha chiarito che:
- Il superamento dei limiti di legge sul rumore, da solo, integra un illecito amministrativo.
- Diventa penalmente rilevante, ai sensi dell’art. 659, comma 1, c.p. (“disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”), quando l’attività rumorosa travalica le normali modalità di esercizio e arreca un concreto turbamento alla quiete pubblica.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che:
- la continua esposizione a rumore eccessivo aveva provocato molestie intense e costanti, anche con potenziali effetti psicofisici sulla popolazione residente;
- l’impatto acustico non era occasionale ma strutturale e persistente, quindi idoneo a turbare la collettività.
Da ciò deriva che la fattispecie andava inquadrata non come illecito amministrativo, ma come reato contravvenzionale, con piena legittimità del sequestro preventivo operato dalla P.G.
Questa pronuncia può risultare utile per orientare l’azione degli operatori nei casi in cui sorgano controversie o segnalazioni per rumori molesti, soprattutto in presenza di impianti tecnologici o attività produttive. Alcuni punti chiave:
- L’accertamento tecnico del superamento dei limiti acustici (es. fonometro, perizia ARPA) è necessario, ma non sempre sufficiente a configurare il reato.
- È fondamentale documentare l’effettivo impatto sulla collettività, anche attraverso esposti, testimonianze, referti sanitari, e altri riscontri che dimostrino un turbamento concreto e generalizzato.
- In caso di dubbio tra illecito amministrativo e reato, occorre valutare se l’attività rumorosa sia esercitata con modalità anomale o eccessive, rispetto a quanto normalmente tollerabile.