Sorvegliare o custodire?

Di Giuseppe Vecchio

Con la sentenza n. 131/2025, la Corte dei Conti Sez. Reg. Marche, si è soffermata su una distinzione importante ma poco nota, che riguarda l’attività dell’agente contabile, distinguendo in maniera netta il “debito di custodia” dal “debito di vigilanza”.

L’art. 93 del Testo Unico Enti Locali, infatti impone l’obbligo di resa del conto giudiziale per “ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali”. E proprio su tale adempimento che si vanno a collocare questi due istituti.

Il “debito di custodia” grava su chi gestisce veri e propri depositi di beni mobili, trasformando il consegnatario in un piccolo “magazziniere-contabile” chiamato a rendere il conto giudiziale della propria gestione. Il “debito di vigilanza”, invece, si limita alla sorveglianza sull’uso corretto dei beni immediatamente disponibili: un ruolo di vigilanza senza “obbligo di resa”.

Il principio, applicato agli enti locali, appare ormai consolidato: solo i consegnatari con debito di custodia devono presentare il conto giudiziale, mentre per i beni immobili non vi è alcun obbligo del consegnatario di rendere il conto.

A leggere tale sentenza, viene davvero da chiedersi, se davvero la “trasparenza contabile” della P.A. si possa reggere sulla puntuale “registrazione di carta, graffette e toner” potendo invece soprassedere sui beni immobili, patrimonio spesso enorme e talvolta dimenticato.

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