In vigore le nuove deroghe dalla normativa europea.
Di Giacomo Pellegrini
Con Decreto datato 22 aprile 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione della previsione contenuta nell’art.13 del Regolamento CE n°561/2006, ha specificato le categorie di veicoli esentati dall’obbligo di rispetto della disciplina relativa alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose contenuta nell’art.174 C.d.S. e della normativa, inserita nell’art.179 C.d.S., che concerne l’impiego del cronotachigrafo e del limitatore di velocità.
Tale veicoli sono:
- veicoli o combinazione di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali;
- veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
- veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
- veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
- veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o valori;
- veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
- veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 100 chilometri.
Già fin da ora pertanto, visto che la norma è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i conducenti di tali veicoli non saranno più assoggettati alle regole, di origine comunitaria, dettate dagli articoli 174 e 179 C.d.S.