Video – Progressioni verticali, conflitto d’interesse, valutazione dei titoli e procedimento disciplinare

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Di Francesco De Santis

Il Tar Campania-Napoli, sezione IV, con la sentenza 16 giugno 2026, n. 3810, ha chiarito che la previsione nel Piao delle progressioni tra le aree «in deroga» non costituisce un obbligo per l’amministrazione, ma una facoltà organizzativa speciale. L’ente può quindi scegliere di non attivare la procedura transitoria e di ricorrere invece alla progressione verticale ordinaria. Questa discrezionalità, però, non può trasformarsi in arbitrio. La scelta deve essere sostenuta da un’istruttoria coerente con le esigenze organizzative, le risorse disponibili, i profili professionali necessari e la finalità della disciplina transitoria, che resta quella di valorizzare le professionalità interne. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’ente nella valutazione di merito, ma può verificare che la decisione non sia manifestamente illogica, irragionevole, discriminatoria o priva di adeguata motivazione.

Il professionista che svolge contemporaneamente l’incarico di esperto del sindaco e quello di difensore esterno del Comune impone all’ente una verifica concreta sul possibile conflitto di interessi. La sovrapposizione dei ruoli può infatti incidere sull’imparzialità richiesta nello svolgimento dell’attività di consulenza. Non basta, quindi, prendere atto della distinzione formale tra gli incarichi: occorre valutare se le funzioni possano interferire tra loro e se l’obbligo di astensione sia sufficiente a presidiare il rischio. Il Comune deve individuare nel Piao e nel Codice di comportamento misure idonee a prevenire sovrapposizioni funzionali. Se, invece, il conflitto risulta strutturale e non governabile con la sola astensione, l’amministrazione deve valutare la revoca di uno dei due incarichi. È quanto evidenziato dall’Anac nel parere del 10 giugno 2026.

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 8 giugno 2026, n. 4591, ha escluso che, nelle progressioni verticali, la laurea triennale usata per l’accesso possa essere separata dal successivo biennio magistrale per ottenere un punteggio aggiuntivo. Il caso riguardava una selezione nella quale erano ammessi candidati con laurea triennale, magistrale, vecchio ordinamento o ciclo unico, mentre il bando attribuiva punteggi ulteriori per titoli di studio «ulteriori». Secondo Palazzo Spada, il percorso 3+2, quando è omogeneo e in prosecuzione accademica, costituisce un unico sviluppo formativo spendibile ai fini della partecipazione, non anche come titolo aggiuntivo. Diversamente si determinerebbe una disparità rispetto ai candidati con laurea vecchio ordinamento o a ciclo unico, pienamente equipollente alla magistrale ma non frazionabile. Il punteggio aggiuntivo è ammissibile solo per percorsi realmente distinti, non per la prosecuzione dello stesso titolo.

Quando un procedimento disciplinare viene annullato e poi rinnovato, l’organo chiamato a decidere non può avere la stessa composizione di quello che aveva già partecipato alla precedente fase sanzionatoria. La garanzia di terzietà impone infatti di evitare che il dipendente sia giudicato da soggetti già condizionati dalla conoscenza dei fatti o dalle convinzioni maturate nel primo procedimento. La preclusione riguarda tutti i funzionari che abbiano preso parte alle fasi pregresse, compresa quella di irrogazione della sanzione poi rimossa in autotutela. Il principio si collega anche all’articolo 6 della Convenzione Edu sul giusto processo, applicabile ai procedimenti sanzionatori di natura afflittiva, e alla giurisprudenza costituzionale sulla necessaria imparzialità dell’organo disciplinare. È quanto stabilito dal Tar Friuli-Venezia Giulia, sezione I, con la sentenza 6 giugno 2026, n. 224.

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