Esclusa l’incapacità a testimoniare del parente di un coinvolto.
Di Michele Mavino
La decisione della Suprema Corte affronta una questione centrale in materia processuale: la distinzione tra incapacità a testimoniare e attendibilità del testimone.
Il caso prende le mosse da un sinistro stradale avvenuto a Sanremo, in cui l’attore aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di Imperia aveva rigettato la domanda, ritenendo il ricorrente responsabile per mancata precedenza e, soprattutto, escludendo dal compendio probatorio le dichiarazioni di due testimoni (terzi trasportati), qualificati come “incapaci” a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
La Cassazione ha censurato questa impostazione. In primo luogo, ricorda che l’incapacità a testimoniare deve essere eccepita dalla parte interessata e tempestivamente, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. In secondo luogo, sottolinea che la capacità a testimoniare è concetto distinto dalla valutazione di attendibilità: la prima dipende dalla sussistenza di un interesse giuridico alla lite, la seconda riguarda la veridicità delle dichiarazioni e va apprezzata dal giudice con criteri oggettivi e soggettivi (precisione, coerenza, rapporti con le parti, eventuale interesse di fatto, ecc.).
Nel caso concreto, il giudice di merito aveva “sovrapposto” i due piani: ha qualificato i testimoni come incapaci e, conseguentemente, ha ritenuto le loro dichiarazioni inattendibili, privilegiando la versione resa da un testimone esterno e “imparziale”. Tale operazione è stata ritenuta erronea dalla Cassazione, in quanto non rispettosa del principio secondo cui solo la parte può eccepire l’incapacità e, comunque, il giudice deve sempre compiere una valutazione autonoma di attendibilità, senza automatismi.
Di rilievo, inoltre, è il richiamo al consolidato orientamento secondo cui anche un unico elemento soggettivo (ad esempio il legame familiare con una parte) può incidere sull’attendibilità, ma solo se il giudice lo valorizza come ragione sufficiente, spiegandone le ragioni in motivazione. Nel caso in esame, invece, la motivazione era stata considerata “apparente” e insufficiente.
L’ordinanza assume quindi un valore rilevante sia sul piano processuale, riaffermando la netta separazione tra eccezione di incapacità e valutazione di attendibilità, sia sul piano sostanziale, poiché la decisione del Tribunale viene cassata con rinvio, lasciando aperta la ricostruzione della dinamica del sinistro e la possibile applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c.